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Piano di sviluppo rurale e credito d’imposta 4.0, il nodo del cumulo

Le condizioni per l’uso dei bonus previsti per i beni strumentali nuovi

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di Alessandra Caputo

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non tassazione del credito, non porti al superamento del costo sostenuto. Questo il comma 1059 della legge 178/2020 e a fornire indicazioni sulla sua corretta interpretazione ci hanno pensato l’agenzia delle Entrate e la Ragioneria dello Stato.

Quest’ultima, in particolare, con le circolari 14 e 33/2021, in considerazione del fatto che il credito di imposta è una misura finanziata dal Pnrr, ha ricordato che si applica il regolamento UE 2021/241.

Ne consegue che, con riferimento al credito di imposta 4.0 sussiste un divieto di doppio finanziamento, il quale si sostanzia nell’impossibilità che il costo di un intervento possa essere rimborsato due volte con diverse fonti di finanziamento pubbliche. Il concetto di «doppio finanziamento» non va confuso con il concetto di «cumulo» che, invece, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un investimento.

Per esemplificare, la circolare 33/2021 propone un esempio affermando che se una misura finanzia il 40% del valore di un bene, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e non si superi il 100% del costo.

La precisazione che la quota rimanente possa essere finanziata attraverso altre fonti si ritiene vada intesa nel senso che è possibile beneficiare di una seconda misura che non deve superare la quota rimasta “scoperta”. Per cui, a fronte di una spesa pari a 100 e di un beneficio pari a 40, il credito 4.0 va calcolato su 100 ma avendo cura di non ottenere un beneficio superiore a 60. Il superamento del costo sostenuto avrebbe come conseguenza che parte dei costi sarebbero finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto «doppio finanziamento». La determinazione del credito di imposta partendo dal costo lordo trova conferma anche nella circolare 9/E/2021.

Ancora in cerca di una soluzione è, invece, la questione del cumulo del credito di imposta 4.0 con le misure del Piano di sviluppo rurale (Psr).

Su istanza delle Regione Sicilia, la Commissione Europea aveva ricordato che il Psr prevede delle aliquote di sostegno massime vincolanti, riportate nell’allegato 2 al regolamento Ue n. 1305/2013, che non possono essere superate in alcun caso. Psr e credito di imposta 4.0 possono essere cumulati ma entro i limiti dell’allegato 2.

Con una interrogazione parlamentare (n. 5-07176-2021) il Mef, richiamando anche il parere del Mipaaf, ha affermato che la risposta della Commissione Europea non appare condivisibile ritenendo che i massimali riportati nel citato allegato 2 sono riferiti a specifici interventi e non sono, invece, «massimali generali di spesa». La risposta è condivisibile, tuttavia non può considerarsi risolutiva della questione in quanto, lo stesso MEF ricorda che l’esame della cumulabilità rientra nelle competenza delle specifiche autorità di volta in volta coinvolte, quindi, con riferimento ai Psr dell’Unione Europea. Pertanto, si torna al punto di partenza e, per ora, resta valido quanto affermato dalla Commissione Europea e quindi di non superare il limite massimo.