Pignoramento di veicoli: contributo unificato parametrato alle cartelle
La Ctp di Milano: calcolo sulla base dei parametri del Dpr 115/2002
Nel caso in cui il ricorso sia presentato contro un verbale di pignoramento del veicolo, il contributo unificato deve essere commisurato al valore dell’atto impugnato che non è indeterminato, ma è quello contenuto nelle cartelle di pagamento notificate al contribuente.
È quanto hanno affermato i giudici della Ctp di Milano con la sentenza 4096/5/2021 depositata il 27 ottobre scorso (presidente Nocerino, relatore Chiametti).
Nel caso esaminato, il contribuente aveva impugnato un atto di pignoramento del veicolo conseguente al mancato pagamento di un importo superiore a 200mila euro (di sole imposte) senza versare il contributo unificato. L’ufficio aveva quindi notificato un avviso bonario, invitandolo a versare il contributo dovuto nella misura massima di 1.500 euro, sulla base di quanto previsto dall’articolo 13, comma 6-quater, del Dpr 115/2002 (Tusg). Il contribuente non aveva provveduto al pagamento entro i termini previsti e l’ufficio aveva quindi notificato un avviso di irrogazione di sanzioni che era stato a sua volta impugnato dinanzi ai giudici di primo grado. In particolare, il ricorrente aveva sostenuto che il verbale di pignoramento non avesse un valore e che dovesse essere considerato indeterminabile e, pertanto, soggetto al contributo unificato di 120 euro.
I giudici meneghini hanno respinto il ricorso, ritenendo corretta la motivazione posta alla base del calcolo del contributo unificato da parte dell’ufficio. In particolare, secondo i giudici il calcolo era stato effettuato secondo i parametri indicati dal combinato disposto degli articoli 14, comma 3 bis, del citato Dpr 115, in base al quale il contribuente deve dichiarare il valore dell’atto nel ricorso e 12, comma 2, del Dlgs 546/1992 secondo il quale il valore dell’atto è rappresentato dall’importo del tributo al netto delle sanzioni e degli interessi. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Nel caso di specie, il ricorrente aveva impugnato un verbale di pignoramento e da tale comunicazione, allegata al ricorso, risultava un valore complessivo lordo del debito tributario pari a 233mila euro (218mila oltre interessi e sanzioni). In particolare, da tale verbale risultava che al ricorrente erano state notificate due cartelle con le quali era stato richiesto il pagamento di un’imposta pari 218mila euro che non era stata pagata. In base alla tabella di cui all’articolo 13, comma 6-quater citato, il ricorso doveva essere pertanto assoggettato al contributo unificato nella misura massima di 1.500 euro, previsto per le controversie di valore superiore, per l’appunto, a 200mila euro.