Controlli e liti

Più tempo per pignorare: un anno dalla notifica dell’intimazione a pagare

Il Dl 76/2020 concede sei mesi in più anche nel caso in cui il recupero avvenga con ingiunzione

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di Luigi Lovecchio

Più tempo per effettuare i pignoramenti dopo la notifica dell’intimazione di pagamento che segue la cartella esattoriale. Il Dl 76/2020 (decreto Semplificazioni, convertito nella legge 120/2020 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 14 settembre) interviene sull’articolo 50, comma 3, Dpr 602/1973, estendendo il periodo di efficacia dell’intimazione da sei mesi a un anno.

L’agente della riscossione avvia la procedura di recupero coattivo con la notifica della cartella di pagamento. Nel caso degli accertamenti esecutivi, il carico tributario è invece affidato ad agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), senza passare attraverso la cartella. In quest’ultima eventualità, il titolo che abilita a procedere al recupero forzoso è l’atto di accertamento.

In base all’articolo 50 del Dpr 602/1973, una volta che è decorso un anno dalla notifica della cartella oppure, per gli accertamenti esecutivi, dalla notifica dell’avviso senza che siano iniziati i pignoramenti, l’Ader deve far precedere gli atti dalla notifica di una intimazione a pagare le somme dovute, entro 5 giorni. Tale intimazione si notifica con le stesse regole della cartella di pagamento.

Va al riguardo precisato che la preventiva trasmissione dell’intimazione non è invece richiesta per adottare le misure cautelari del fermo amministrativo e dell’ipoteca, in quanto atti non esclusivamente finalizzati all’esproprio ma a garantire il credito erariale. Per questi ultimi, quindi, l’agente della riscossione può attivare la procedura direttamente, anche oltre l’anno dalla notifica della cartella o dell’accertamento. D’altro canto, in entrambi i casi è obbligatorio l’invio del preavviso di fermo (articolo 86 del Dpr 602/1973) e del preavviso di iscrizione ipotecaria (articolo 77 del Dpr 602/1973).

Dopo aver notificato l’intimazione a pagare, l’Ader, a legislazione ante decreto semplificazioni, ha sei mesi di tempo per promuovere le azioni esecutive. In difetto, dovrà far precedere i pignoramenti da un ulteriore invio di un atto di intimazione. La novella del decreto interviene per l’appunto su questo termine estendendolo a un anno. Ne consegue che l’agente della riscossione avrà d’ora in poi sei mesi in più per avviare le espropriazioni, prima che perda efficacia l’atto di intimazione.

Va segnalato che la modifica impatta anche sulla riscossione dei tributi locali effettuata tramite ingiunzione fiscale. In base all’articolo 1, comma 792, lettera f), legge n. 160/2019, infatti, allo scopo trova applicazione l’intero titolo II del dpr 602/1973. La successiva lettera h) richiama inoltre proprio l’articolo 50 del Dpr 602/1973.

Proprio in tema di riscossione locale si inserisce infine la previsione relativa all’accesso dei comuni ai dati dell’anagrafe dei conti finanziari (si veda l’altro articolo in pagina). Questa novità è da mettere peraltro in correlazione con la riforma effettuata con la legge di bilancio 2020 che mira a mettere sullo stesso piano la riscossione tramite Ader e quella con ingiunzione, eseguita in proprio dal comune o per il tramite dei soggetti abilitati. Già nell’attuale testo dell’articolo 1, comma 791, della legge 160/2019, è infatti disposto che gli enti locali sono autorizzati ad accedere all’Anagrafe tributaria.

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