Sì al 110% per gli immobili in comproprietà ricevuti in successione e utilizzati come seconde case
Per l’unifamiliare, il 110% si applica anche in presenza di proprietà indivisa
In presenza di tutti i requisiti di legge, sia per gli interventi trainanti su parti comuni che per gli interventi trainati, il 110% si applica sia per le abitazioni principali che per le seconde case (articoli 119 e 121 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77; guida al 110% su www.agenziaentrate.it; Dm asseverazione 3 agosto 2020; Dm requisti 6 agosto 2020; provvedimento agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, protocollo n. 283847/2020). Per l’unifamiliare, il 110% si applica anche in presenza di proprietà indivisa. Viceversa, il problema è per la bifamiliare: se sussistono entrate autonome tra le due unità e autonomia funzionale degli impianti, valgono le regole per le unifamiliari senza alcun limite di applicazione del 110%. Se, invece, la bifamiliare è considerata un condominio, il 110% non trova applicazione in quanto la proprietà è indivisa, cioè manca il requisito della pluralità dei comproprietari. In questo caso, sugli interventi della bifamiliare si rende applicabile l’ecobonus e il sismabonus ordinario (detrazione sino al 75% per l'ecobonus e dell'85% per il sismabonus) con possibilità di optare per il pagamento con cessione del credito o sconto sul corrispettivo (articolo 1, comma 3 , lettera a, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio 2018; si veda anche la guida al 65% su www.agenziaentrate.it; articoli 14 e 16, decreto - legge 63/2013, convertito in legge n. 90/2013; articolo 1, comma 2, lettera c, n. 2 e n. 3 della 11 dicembre 2016, n. 232, di Bilancio 2017; guida al sismabonus su www.agenziaentrate.it).
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