Preclusa ai terzi la consultazione dei libri sociali
In base all’articolo 2422 del codice civile [come sostituito dall’articolo 1, comma 1, Dlgs 6 del 17 gennaio 2003], i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1) (libro soci) e 3) (libro assemblee) del primo comma dell’articolo 2421 del codice civile, e di ottenerne estratti a proprie spese. Pertanto, l’azionista/socio ha diritto ad avere estratti dei libri sociali, i quali potranno essere portati fuori dalla sede sociale, solo con riferimento al libro soci ed al libro assemblee, non per il libro adunanze del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
L’articolo 2422 citato, peraltro, opera al fine di predisporre una tutela il socio/azionista, precisando che la legittimazione attiva al “diritto di ispezione” sta in capo al socio o ad un suo procuratore speciale [Tribunale di Crema, 22 febbraio 1990; Tribunale di Bologna, 16 dicembre 1993]. Tale legittimazione non risulta pertinente ad esempio al soggetto delegato alla partecipazione all’Assemblea, per il quale non emerga l’avvenuta espletazione di tale formalità [procura speciale]. È preclusa ai terzi la consultazione dei libri sociali, essi potranno ottenere informazioni sui fatti societari per i quali è prevista una forma di pubblicità presso il Registro delle imprese, primo fra tutti il bilancio [Tribunale di Gorizia, 30 ottobre 2001].
Invia un quesito all’Esperto risponde
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5