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Preclusa ai terzi la consultazione dei libri sociali

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di Albino Leonardi

La domanda

L’amministratore di una Bcc chiede il rilascio di copia dei verbali delle adunanze del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Ammesso il suo diritto di esaminare i libri sociali, ritengo non ipotizzabile l’esercizio dei poteri di ispezione al di fuori della sede sociale e, tanto meno, ritengo legittima la diffusione di copie dei verbali. Chiedo conferma.
Per quanto attiene il libro verbali del collegio sindacale, tenuto a cura del collegio stesso, in che termini e con quali modalità può esserne richiesta la visione (escludendo a priori la possibilità di farne copia)? Al diritto di ispezione da parte del socio generico, nelle Bcc si applica la disciplina delle Spa o delle società cooperative?

In base all’articolo 2422 del codice civile [come sostituito dall’articolo 1, comma 1, Dlgs 6 del 17 gennaio 2003], i soci hanno diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1) (libro soci) e 3) (libro assemblee) del primo comma dell’articolo 2421 del codice civile, e di ottenerne estratti a proprie spese. Pertanto, l’azionista/socio ha diritto ad avere estratti dei libri sociali, i quali potranno essere portati fuori dalla sede sociale, solo con riferimento al libro soci ed al libro assemblee, non per il libro adunanze del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.
L’articolo 2422 citato, peraltro, opera al fine di predisporre una tutela il socio/azionista, precisando che la legittimazione attiva al “diritto di ispezione” sta in capo al socio o ad un suo procuratore speciale [Tribunale di Crema, 22 febbraio 1990; Tribunale di Bologna, 16 dicembre 1993]. Tale legittimazione non risulta pertinente ad esempio al soggetto delegato alla partecipazione all’Assemblea, per il quale non emerga l’avvenuta espletazione di tale formalità [procura speciale]. È preclusa ai terzi la consultazione dei libri sociali, essi potranno ottenere informazioni sui fatti societari per i quali è prevista una forma di pubblicità presso il Registro delle imprese, primo fra tutti il bilancio [Tribunale di Gorizia, 30 ottobre 2001].

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