Controlli e liti

Premi di fine anno senza sgravio Iva

di Anna Abagnale e Benedetto Santacroce

Sul tema del trattamento Iva dei premi di fine anno resta ampio il divario tra le posizioni della prassi e quelle della giurisprudenza.

La linea dei giudici

Seguendo la scia interpretativa dei giudici di legittimità, da ultimo, la sentenza della Ctr Abruzzo 173/7/2018 del 22 febbraio scorso (presidente Riviezzo, relatore De Rensis) ha negato la detrazione riguardo al premio di fine anno, in quanto contributo autonomo, e non sconto sul prezzo, rilasciato al cliente al conseguimento di un determinato obiettivo.

Da diversi anni la Cassazione (dalla sentenza dell’11 gennaio 2006, n.380 fino a sentenza del 20 novembre 2015, n. 23782) fa una distinzione tra le due tipologie di riduzione, da cui consegue una diversa tassazione Iva:

da un lato, lo sconto è da intendersi come una componente che incide direttamente sul prezzo della merce compravenduta o del servizio scambiato, riducendone l’ammontare dovuto per le singole operazioni compiute;

dall’altro, il premio di fine anno che, invece, come anticipato, è piuttosto un contributo autonomo riconosciuto indistintamente, a fine esercizio, al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti.

Le ricadute fiscali

La diversa natura dell’operazione comporta diverse conseguenze fiscali. Lo sconto/abbuono attribuisce al cedente il diritto alla detrazione dell’Iva mediante l’emissione di una nota di variazione sulla base dell’articolo 26, comma 2, del Dpr 633/1972 proprio perché la riduzione della base imponibile e della relativa Iva è possibile solo se la stessa va a incidere su una precedente e determinata operazione e sull’entità del relativo corrispettivo, ed è opportunamente documentata nel contratto originario o, anche, nel sopravvenuto accordo tra le parti.

In questi termini è importante che la nota di accredito contenga il riferimento all’operazione principale, in quanto solo l’identità oggettiva e soggettiva tra la fattura e la variazione legittima la detrazione.

Diversamente per i premi di fine anno. Essendo gli stessi una corresponsione liberale senza alcun collegamento causale con singole e determinate cessioni imponibili, ai fini Iva essi integrano la fattispecie delle cessioni di denaro, le quali, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), Dpr 633/1972, sono considerate fuori campo e, pertanto, escludono l’esercizio del diritto a detrarre.

Sul piano operativo è questa ormai la posizione prevalente, a cui si attengono giustamente gli operatori commerciali qualora riconoscano ai loro clienti a fine esercizio premi in denaro al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato.

La prassi

Non bisogna, tuttavia, dimenticare che l’amministrazione finanziaria aveva avuto al riguardo una visione più larga, considerando che i premi – chiaramente previsti nelle originarie condizioni contrattuali – qualora si traducano in una riduzione dei prezzi originariamente praticati dal cedente, sono da assoggettare allo stesso regime Iva riservato agli sconti/abbuoni previsti contrattualmente, legittimando così la variazione in diminuzione dell’imposta (agenzia delle Entrate, risoluzioni 120/E/2004 e 36/E/2008).

Ctr Abruzzo, sentenza 173/7/2018

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