Prescrizione, atti interruttivi da conservare
La pretesa erariale deve considerarsi prescritta se l’agente della riscossione non ha conservato gli atti interruttivi della prescrizione. È quanto si evince dalla sentenza 279/4/18, depositata dalla Ctp di Vicenza il 21 maggio 2018 (presidente Manduzio, relatore Mazzucato).
Il contribuente, in seguito alla consegna di un estratto di ruolo, aveva appreso dell’esistenza di alcuni ruoli a suo carico notificati nel 2004 (Irpef e altri tributi), tramite cartella. Aveva quindi chiesto all’agente la consegna degli atti interruttivi per valutare se la pretesa erariale non fosse prescritta.
L’agente non aveva consegnato copia di alcun atto interruttivo, adducendo che l’obbligo di conservazione sussistesse entro cinque anni. Il contribuente aveva allora impugnato le cartelle sostenendo l’intervenuta prescrizione del diritto di riscossione.
L’ufficio si era costituito in giudizio provando la regolare notifica delle cartelle. I giudici, però, hanno accolto il ricorso ricordando che i crediti erariali di cui si parla sono soggetti all’ordinaria prescrizione decennale. Secondo la Ctp, tale termine si applica sia perché non è previsto un termine inferiore sia perché la prestazione tributaria (stante l’autonomia di ogni periodo di imposta) non può considerarsi periodica, derivando il credito, anno per anno, da un’autonoma valutazione dei presupposti impositivi (sul punto i giudici di merito sono divisi, si veda la Ctr Lombardia 1883/16/2018). I giudici hanno anche ricordato che la Cassazione ha ritenuto impugnabili i ruoli e/o le cartelle che non siano stati validamente notificati e dei quali il contribuente è venuto a conoscenza esclusivamente attraverso l’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione.
Nell’impugnare l’estratto di ruolo il contribuente ha interesse a impugnare gli atti che il documento indica (il ruolo o le cartelle), contro i quali si può ricorrere per espressa previsione dell’articolo 19 del Dlgs 546/1992. Bisogna tuttavia precisare che il ruolo ha natura di atto impositivo, previsto e regolato dalla legge, mentre l’estratto di ruolo è un elaborato informativo formato dal concessionario, che contiene gli elementi della cartella e del ruolo. I giudici hanno dunque accolto il ricorso, rilevando l’assenza nel caso in esame di atti interruttivi della prescrizione (è stata richiamata l’ordinanza della Cassazione 10809/2017: ove l’agente della riscossione abbia dato prova della regolare notifica della cartella, il giudice deve comunque verificare l’intervenuta prescrizione della pretesa tributaria).