Controlli e liti

Prescrizione decennale per i crediti Irpef, Irap, Iva

Il termine breve di cinque anni si applica a sanzioni e interessi

di Laura Ambrosi

I crediti Iva, Irpef, Irap e per l’imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre sanzioni e interessi a quella quinquennale. A confermare questi principi è la Cassazione con l’ordinanza 8120 del 23 marzo.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un’intimazione di pagamento relativa a una cartella notificata per il recupero di Irpef, addizionali e relativi interessi e sanzioni. Tra i motivi di ricorso, la contribuente eccepiva la prescrizione dei crediti erariali. Entrambi i giudici di merito confermavano l’illegittimità della pretesa nel presupposto che agli atti di riscossione coattiva comunque denominati si applica la prescrizione breve.

L’Agenzia ricorreva così in Cassazione lamentando un’errata applicazione della norma relativa ai termini di prescrizione.

La Suprema Corte ha ricordato che la scadenza del termine perentorio per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito. La perdita del diritto ad impugnare però non converte “automaticamente” il termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale che si applica solo quando interviene un titolo giudiziale divenuto definitivo (articolo 2953, Codice civile).

La cartella non impugnata, infatti, non acquisisce efficacia di giudicato (Cassazione, Sezioni unite, 23397/2016) e pertanto la relativa prescrizione dipende dal tipo di tributo preteso.

I giudici di legittimità hanno così precisato che il credito erariale, in via generale, è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (articolo 2946, Codice civile), ad eccezione dei casi in cui la legge disponga diversamente.

Irpef, Iva, Irap e l’imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, mentre le sanzioni a quella quinquennale (articolo 20, Dlgs 472/97), così come gli interessi, che rimangono soggetti al termine fissato dall’articolo 2948, Codice civile, decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile.

Tali principi potrebbero risultare utili anche per la valutazione della “rottamazione” introdotta con il Dl Sostegni, sebbene riferita solo a specifiche categorie di contribuenti. Se il credito è già prescritto, il contribuente non avrà interesse a definirlo, poiché dovrebbe essere annullato dall’ente creditore/agente della riscossione.

Va poi considerato che la pronuncia ha operato un chiaro distinguo tra imposte erariali (con prescrizione decennale), e sanzioni e interessi, per i quali vale il termine di cinque anni. Ne dovrebbe conseguire che in presenza di una cartella di pagamento in cui sono pretese imposte oltre che interessi e sanzioni, decorso inutilmente il quinto anno, il contribuente sarà tenuto a versare le sole imposte. Per tale conclusione però occorrerà far valere il proprio diritto verosimilmente dinanzi ad un giudice.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©