Previdenza complementare, il padre non deduce i contributi versati per il figlio non a carico
Per fruire della deduzione, nei limiti di 5.164,57 euro l’anno, l’onere economico deve restare a carico del contribuente interessato al beneficio fiscale o deve riguardare un familiare fiscalmente a carico
Occorre che sussistano inderogabili condizioni, di carattere generale, per la deducibilità (ovvero detraibilità) delle spese a rilevanza fiscale. La più importante delle quali, per conseguire la deduzione, consiste nel fatto che l’onere economico deve restare a carico del contribuente interessato al beneficio fiscale; questa condizione vale, altresì, anche nell’ipotesi in cui destinatario della spesa sia un altro soggetto purché rivesta la qualifica di familiare fiscalmente a carico del primo (salvo...