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Previdenza complementare, il padre non deduce i contributi versati per il figlio non a carico

Per fruire della deduzione, nei limiti di 5.164,57 euro l’anno, l’onere economico deve restare a carico del contribuente interessato al beneficio fiscale o deve riguardare un familiare fiscalmente a carico

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di Alfredo Calvano e Attilio Calvano

La domanda

Come indicato nella circolare 15/E del 19 giugno 2023 dell’agenzia delle Entrate, i versamenti effettuati a fondi di previdenza complementare (rigo E27) risulterebbero essere deducibili dal reddito complessivo nel caso in cui siano versati dal contribuente stesso, dal datore di lavoro, dal committente o da un familiare se il contribuente aderente al fondo pensione risulta essere a carico dello stesso. Nel caso in cui il versamento dei contributi venga effettuato da un familiare (ad esempio, coniuge, genitore) per un soggetto, aderente al fondo pensione, che non è a carico di chi effettua il versamento, chi può portare in deduzione quanto versato? Tipico esempio che mi viene in mente, un genitore che paga i contributi per il figlio che ormai non è più a carico. Il figlio non sostenendo alcun onere può portarsi in deduzione comunque tali spese? Dalla circolare sembrerebbe che l’aderente non può portarsi in deduzione i contributi non avendo effettuato alcun versamento.
D. C. - Latina

Occorre che sussistano inderogabili condizioni, di carattere generale, per la deducibilità (ovvero detraibilità) delle spese a rilevanza fiscale. La più importante delle quali, per conseguire la deduzione, consiste nel fatto che l’onere economico deve restare a carico del contribuente interessato al beneficio fiscale; questa condizione vale, altresì, anche nell’ipotesi in cui destinatario della spesa sia un altro soggetto purché rivesta la qualifica di familiare fiscalmente a carico del primo (salvo...