Prima casa anche per chi ha già goduto della legge Tupini
La Ctr Lombardia sulle compravendite
Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa spettano anche qualora il contribuente sia proprietario di un’altra abitazione acquistata con l’agevolazione Tupini. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Ctr Lombardia con la sentenza 115/3/2020 depositata il 21 gennaio scorso, ribaltando il giudizio espresso dai giudici di primo grado.
La pronuncia trae origine dal disconoscimento in capo a un contribuente delle agevolazioni fiscali prima casa in quanto già proprietario di un altro immobile Tupini, acquistato con aliquota Iva agevolata al 4 per cento. In particolare, a fronte di un immobile acquistato in precedenza dal medesimo contribuente con aliquota agevolata al 4%, l’ufficio, con riferimento a un nuovo atto di acquisto di immobile con agevolazioni “prima casa”, aveva notificato all’acquirente un avviso di liquidazione di maggiore Iva al 10% anziché del 4% e un avviso di liquidazione di imposta sostitutiva del 2% dell’importo finanziato attraverso il mutuo (anziché dello 0,25%), oltre a sanzioni e a interessi.
Ritenendo di aver diritto comunque al riconoscimento delle agevolazioni prima casa - laddove l’altro immobile posseduto era stato acquistato con il beneficio della legge Tupini - il contribuente impugnava i due atti davanti alla Ctp di Milano che, tuttavia, confermava la legittimità della pretesa erariale. La pronuncia veniva così impugnata di fronte alla Ctr della Lombardia che la riformava, rilevando d’ufficio un vizio formale di firma.
L’agenzia delle Entrate impugnava la sentenza di secondo grado innanzi alla Cassazione, che con apposita ordinanza annullava con rinvio la pronuncia gravata dinanzi a una diversa sezione della Ctr.
Nell’accogliere l’appello e riformare la sentenza di primo grado, la terza sezione della commissione tributaria della Lombardia ha precisato che, dall’esame delle diverse disposizioni agevolative, è chiaro che si tratta di due agevolazioni totalmente differenti e non preclusive l’una dell’altra.
L’agevolazione prima casa (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/86 e richiamata, ai fini Iva, dal numero 21 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72) consente l’applicazione dell’Iva o dell’imposta di registro in misura ridotta, in presenza di determinate condizioni riguardanti l’ubicazione dell’immobile e la non titolarità di altri immobili già acquistati con lo stesso beneficio o, comunque, la loro alienazione entro un anno.
L’agevolazione Tupini (articolo 13, legge 408/1949), invece, riguarda l’edilizia abitativa di tipo economico attraverso l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% alle cessioni di fabbricati abitativi di nuova costruzione, effettuate da imprese costruttrici, indipendentemente dal fatto che questi immobili costituiscano o meno “prima casa” per l’acquirente, e senza necessità di alcuna specifica richiesta e dichiarazione di parte.
Pertanto, avendo verificato che nel caso di specie il contribuente non ha formalmente richiesto nell’atto di acquisto le agevolazioni “prima casa”, l’appello è stato accolto e, conseguentemente, la pretesa erariale è stata dichiarata illegittima.
Giampaolo Giuliani
Dossier e monografie