Prima casa in sede di successione: il beneficiario si può indicare dopo
La sentenza della Ctr Piemonte 216/7/2020
Per usufruire dell’agevolazione prima casa, quando viene ereditato un immobile, è sufficiente che l’agevolazione sia stata richiesta con la presentazione della successione e che sussistano tutti i requisiti previsti in capo al beneficiario, anche qualora questi venga indicato successivamente. Lo ha stabilito la Ctr del Piemonte con la sentenza 216/7/2020 (presidente Ausiello, relatore Bornia).
La normativa
In base all’articolo 69, commi 3 e 4, della legge 342/2000, le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa di 200 euro ciascuna per i trasferimenti di abitazioni non di lusso, derivanti da successioni o donazioni, quando in capo al beneficiario - ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi - sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima casa di cui alla nota II-bis) all’articolo 1 della Tariffa - Parte Prima - allegata dal Dpr 131/1986.
In questo caso, le le dichiarazioni di cui alla nota II-bis), tra cui quella di non possedere altro immobile acquistato con la stessa agevolazione, sono rese dall’interessato nella dichiarazione di successione.
Il caso in esame
Nel caso oggetto della sentenza odierna, il coniuge superstite aveva presentato la dichiarazione di successione per la morte dell’altro coniuge, chiedendo l’applicazione dell’agevolazione prima casa sull’immobile ereditato insieme ai suoi due figli.
L’ufficio aveva recuperato le imposte ipotecaria e catastale, prevedendo la decadenza dell’agevolazione poiché il coniuge era già titolare, al momento di apertura della successione, di un altro immobile acquistato con i benefici prima casa e, quindi, non poteva usufruirne di nuovo.
Il contribuente aveva eccepito che nella successione aveva soltanto dichiarato che sussistevano i requisiti in capo ad almeno un erede per fruire dell’agevolazione, ovvero - come dichiarato soltanto dopo l’accertamento - in capo a un figlio. Per l’ufficio, però, la richiesta di agevolazione per il figlio era tardiva e quindi irricevibile, dal momento che era pervenuta oltre al termine di un anno dall’apertura della successione ex articolo 31 del Dlgs 346/1990 e addirittura dopo la notifica dell’accertamento.
La sentenza
Per il collegio regionale, in realtà, già in sede di dichiarazione di successione sarebbe emersa la richiesta di agevolazione a favore del figlio, che aveva tutti i requisiti per fruirne.
Peraltro, per la Ctr Piemonte, anche qualora nella dichiarazione di successione originaria non fosse stato specificamente indicato il figlio come beneficiario dell’agevolazione prima casa, l’agevolazione sarebbe comunque spettata essendovi comunque i requisiti in capo agli eredi diversi dal coniuge (tra cui il figlio): secondo i giudici infatti non esiste un termine normativo per la precisazione del beneficiario finale (in tal senso deporrebbe la risoluzione 40/E/2013).
In effetti, secondo l’agenzia delle Entrate, ciò che conta è la ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi in capo al richiedente, al momento della stipula dell’atto di trasferimento (rogito o successione). La circostanza che l’atto o la dichiarazione originari non contengano le dichiarazioni dell’acquirente necessarie per fruire del regime di favore può essere superata qualora le stesse vengano rese in un atto integrativo (circolare 38/E/2005, § 9 e risoluzione 110/E/2006).