Princìpi contabili validi per il Fisco
La risoluzione n. 37/E/18 applica in modo corretto quanto prevede il principio contabile Oic 11 con riferimento alla determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non espressamente previste dai princìpi contabili nazionali.
L’Oic 11, che si occupa dei princìpi generali di redazione del bilancio, precisa che, nei casi in cui i quelli nazionali non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include tra le proprie politiche contabili uno specifico trattamento contabile, sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:
in via analogica, disposizioni contenute in princìpi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute negli stessi per quanto riguarda definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
finalità e postulati del bilancio.
Il quesito posto nell’interpello che ha originato la risoluzione riguarda il trattamento ai fini Ires dei componenti positivi di reddito derivanti dalla costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato su un terreno.
Il corrispettivo della concessione del diritto è un canone annuo, incassato in tranches trimestrali anticipate, che la società intende rilevare per competenza economica tra i ricavi in base alla loro maturazione contrattuale.
La società evidenzia che il tema della contabilizzazione del diritto di superficie non è trattato in modo specifico dai principi contabili nazionali ma, in base ai contributi della dottrina che nel tempo si è occupata della questione, dovrebbe essere rilevata come prestazione di servizi di durata, perché consiste nella concessione del godimento di un bene a terzi per un periodo limitato nel tempo.
Dal punto di vista fiscale la società ritiene che, in base al principio di derivazione rafforzata contenuto nell’articolo 83 del Tuir, il trattamento fiscale debba essere identico a quello contabile.
L’agenzia delle Entrate condivide le conclusioni della società. Ma la novità della risoluzione è il percorso compiuto per motivare la risposta, richiamando la gerarchia delle fonti che l’Oic 11 propone per risolvere casistiche non espressamente previste nei principi contabili nazionali.
Infatti, l’Agenzia premette che nei princìpi contabili non si rinviene una disciplina applicabile in via diretta e immediata alla fattispecie rappresentata nell’interpello. Tuttavia, l’Oic 11 prevede che, nei casi in cui i princìpi Oic non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, si fa riferimento alle fonti indicate nel paragrafo 4, in prima battuta alle previsioni contenute in altri Oic che trattano casi simili.
Pertanto, in applicazione di tale previsione, si può applicare l’Oic 12, paragrafo 65, che prevede l’iscrizione nella voce B 8 (godimento beni di terzi) del conto economico anche dei canoni periodici corrisposti a terzi relativi a diritti di superficie su immobili. L’Agenzia evidenzia che, dal lato dei componenti negativi, vi è una sostanziale equiparazione degli effetti contabili prodotti dai contratti di locazione e di quelli prodotti dai diritti di superficie a tempo determinato: questo, dal lato dei componenti positivi, induce a ritenere corretta, anche ai fini fiscali per il principio di derivazione, la rilevazione come ricavi (non plusvalenze) dei canoni periodici spettanti per la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato.
La risoluzione, pertanto, ha il pregio di inaugurare con successo l’iter che imprese e fisco devono seguire per risolvere casistiche non trattate in modo specifico nei princìpi contabili nazionali. Che sono “princìpi generali” e “non principi casistici”. Così può accadere che il redattore del bilancio debba rappresentare un accadimento (transazione) per il quale i princìpi contabili Oic non danno una specifica disciplina.