Principio di competenza anche per le zone franche urbane
L'agevolazione, come chiarito dalla circolare 39/E/2013, al paragrafo 3, matura per i debiti sorti a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 30 giugno 2013. In contabilità, in ossequio al principio di competenza, è corretto rilevare la sola quota di credito riferita ai debiti maturati nell'esercizio (compreso quelli relativi al 2013, se non sono stati rilevati nella contabilità di tale anno). La contropartita contabile più confacente alla fattispecie è certamente quella delle «sopravvenienze attive non tassabili».
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