Processo telematico, nel ricorso la ricevuta del contributo unificato
Nel processo tributario, ormai da tempo, è stato introdotto il contributo unificato in sostituzione della pregressa imposta di bollo. Pertanto, in caso di proposizione di ricorso o appello deve essere versato il contributo unificato tributario allorché si deposita l’atto introduttivo del giudizio (ricorso, appello, appello incidentale).
L’importo del contributo è calcolato per scaglioni in base al valore della controversia che corrisponde al totale delle imposte pretese nell’atto impugnato, senza considerare interessi e sanzioni.
Solo nell’ipotesi in cui la lite riguardi le sanzioni, il totale di queste rappresenta il valore da considerare per la determinazione del contributo dovuto. In caso di impugnazione con unico atto di una pluralità di provvedimenti, il contributo unificato deve essere versato in unica soluzione e il relativo importo risulterà dalla sommatoria dei contributi in base ad ogni singolo atto.
Il difensore è obbligato a dichiarare il valore di lite valido ai fini del contributo unificato nelle conclusioni del ricorso, in sua mancanza, infatti, il contributo è dovuto per l’importo massimo (pari a 1.500 euro). Peraltro, è previsto che sia aumentato della metà se il difensore non indica nel ricorso/appello il proprio indirizzo Pec (si veda il Sole 24 Ore del 19 giugno) ovvero la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale.
Tali omissioni possono comunque essere sanate tramite la produzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso/appello, di un atto separato debitamente datato e sottoscritto dal difensore o dalla parte, che rechi le indicazioni mancanti (Pec difensore, codice fiscale della parte e valore della lite).
Nel processo tributario telematico il portale Sigit richiede la compilazione di una apposita “scheda” all’interno della quale deve essere indicato il valore della controversia (ovvero che essa sia di valore indeterminabile) e la modalità prescelta per il pagamento (F23, conto corrente postale, contrassegno, altro).
In caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su conto corrente postale, la ricevuta deve essere scansionata, firmata digitalmente dal professionista e trasmessa come allegato del ricorso/appello. Ovviamente, al pari di qualunque altro allegato (si veda il Sole 24 Ore del 18 giugno) il file deve essere convertito in Pdf/A e poi, una volta firmato digitalmente dovrà essere in formato P7m.
Nell’ipotesi di pagamento attraverso l’acquisto del contrassegno presso le rivendite autorizzate di generi di monopolio e di valori bollati, quest’ultimo va apposto su uno specifico modello (scaricabile direttamente nella specifica scheda del portale) indicando i dati della commissione tributaria adita, le generalità e il codice fiscale del ricorrente, le generalità delle altre parti. Il modello, una volta compilato, deve essere scansionato, firmato digitalmente e trasmesso come allegato del ricorso/appello (sempre quindi in formato Pdf/A e poi dopo la firma digitale P7m).
Da segnalare che con il pagamento tramite contrassegno, oltre al deposito della scansione, è necessario depositare in forma cartacea l’originale presso la segreteria della Commissione tributaria.
Infine, è possibile pagare il contributo unificato attraverso «pagoPA», il sistema di pagamento elettronico per le pubbliche amministrazioni. È raggiungibile dall’area riservata del processo telematico e in tal caso non va prodotta alcuna ricevuta in sede di costituzione telematica.