Controlli e liti

Processo tributario cartolare, il giudice ignora la chiusura della lite

La necessità di una attenta lettura degli atti accresce la possibilità di errore

di Laura Ambrosi

L’udienza con trattazione scritta prevista per questo periodo emergenziale rischia di generare non pochi problemi sia al contribuente sia all’amministrazione finanziaria. Ciò che si sta verificando in questi mesi, infatti, dimostra che il contraddittorio «verbale» cioè in presenza delle parti, potrebbe quanto meno consentire una miglior comprensione della vicenda processuale e quindi evitare palesi errori valutativi.

Occorre premettere che l’articolo 27 del Dl 137/2020 aveva previsto fino alla cessazione dello stato emergenziale, una serie di misure per evitare la presenza fisica delle parti anche nelle aule delle commissioni tributarie. Così è stato autorizzato lo svolgimento di udienze pubbliche e camerali e di camere di consiglio con collegamento da remoto con decreto motivato del presidente della Commissione.

Tuttavia, ad oggi sono ancora poche le commissioni tributarie che svolgono udienze online; i collegi possono disporre la trattazione scritta, senza la presenza delle parti. In sostanza, si procede con trattazione scritta in camera di consiglio la quale è svolta comunque in modalità telematica, ma solo tra giudici.

La norma, in tale ipotesi, al fine di tutelare il diritto di contraddittorio, consente alle parti di produrre memorie conclusionali, evidentemente, per ribadire le proprie ragioni. Si tratta però in concreto di altri documenti che confluiscono nel fascicolo processuale imponendo così al giudice adito l’ulteriore impegno di valutarli ed analizzarli con attenzione prima di assumere la decisione.

Ne consegue che in assenza di un’attenta lettura da parte del collegio di tutti gli atti processuali ovvero di qualche passaggio mal illustrato per iscritto dalle parti, la possibilità di errore è certamente maggiore.

Ne è un esempio la sentenza della Ctp di Catania 1633/21 con cui viene rigettato il ricorso del contribuente (con condanna alle spese) nonostante fosse stata presentata ed accettata la definizione della lite. In atti sia la contribuente sia l’Agenzia avevano depositato la richiesta di cessazione della lite proprio per l’avvenuta definizione agevolata. Il collegio, tuttavia, evidentemente ignorando tale produzione documentale, ha deciso la controversia in senso sfavorevole alla contribuente, condannandola altresì alle spese.

Si tratta di una situazione per la quale sicuramente il contraddittorio in presenza avrebbe consentito da un lato, alle parti interessate di evidenziare elementi dirimenti e dall’altro, al giudice di valutare meglio la posizione e forse decidere diversamente.

È evidente quindi che la necessità di un vero contraddittorio lungi dal tradursi in una mera formalità, poiché in realtà costituisce un elemento cardine del giudizio e rappresenta un importante momento di confronto anche chiarificatore tra le parti ed il collegio.

Peraltro, gli errori derivati dall’assenza di tale confronto comportano il concreto rischio di un esponenziale incremento del contenzioso tributario volto proprio alla correzione di detti errori.

In assenza di una norma che obblighi lo svolgimento delle udienze da remoto, sarebbe opportuno che le commissioni, nel limite delle loro possibilità, attivino il collegamento online in presenza delle parti, magari anche solo sfruttando le dotazioni informatiche già utilizzate per lo svolgimento delle camere di consiglio (solo tra giudici) a distanza.

Articolo tratto dal Sole 24 Ore del 25 febbraio

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