Controlli e liti

Processo tributario, varazione del domicilio da notificare

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di Roberto Bianchi

Nel processo tributario, i mutamenti del domicilio eletto, della sede o della residenza, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 17 del Dlgs 546/1992, risultano essere perfezionati nei confronti della segreteria della Commissione delle controparti costituite, con decorrenza dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata a loro la denuncia di variazione. Pertanto, in carenza di notifica della menzionata denuncia, i successivi atti del processo continuano a essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione attraverso l’ordinanza n. 8091/2018, depositata in cancelleria il 3 aprile 2018.

Con sentenza n. 946/3/2016 la Ctr della Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello, proposto dall’agenzia delle Entrate nei confronti di una persona fisica, avverso la sentenza della provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente in opposizione a una cartella di pagamento per imposta di registro, in quanto emessa in forza di un avviso di liquidazione già annullato da precedente sentenza della medesima Ctp.

Avverso la sentenza della Ctr, l’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 16 e 17 del Dlgs n. 546 del 1992 e degli articoli 291 e 350 del Cpc, in relazione all’articolo 360 co. 1 n. 4 del Cpc.

La ricorrente ha rilevato l’erroneità della pronuncia impugnata che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’ufficio avverso la decisione sfavorevole di primo grado, in quanto notificato al domicilio eletto dal contribuente presso l’originario difensore, poi sostituito senza che la revoca della procura al precedente difensore e la nuova elezione di domicilio presso il nuovo difensore nominato, depositate presso la segretaria della Ctp, fossero state notificate alla controparte pubblica.

A parere del collegio di legittimità il ricorso è risultato essere manifestamente fondato in quanto, sul tema, l Suprema corte ha avuto modo di affermare il principio secondo il quale, nel processo tributario, le variazioni del domicilio eletto, della residenza o della sede, a norma dell’articolo 17 comma 1 del Dlgs n. 546 del 1992, sono efficaci nei confronti della segreteria della Commissione delle controparti costituite, dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata loro notificata la denuncia di variazione e pertanto, in difetto della notifica di tale denuncia, i successivi atti del processo continuano a essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato, anche quando il domiciliatario rifiuti di ricevere l’atto, allegando, ad esempio, la rinuncia o la revoca dell’incarico conferitogli dal notificando (Cassazione Sezione V, sentenza n. 7938 del 20 aprile 2016).

Nella vicenda esaminata la notifica del ricorso in appello al domicilio originariamente eletto dal contribuente doveva pertanto ritenersi valida alla stregua del principio sopra enunciato. In ogni caso, quand’anche la Ctr avesse ritenuto nulla la siffatta notifica, non avrebbe dovuto dichiarare tout court l’inammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria, ma bensì disporre, coerentemente alla premessa, la rinnovazione della notifica del ricorso in appello in ragione dell’articolo 291 Cpc, norma applicabile al processo tributario in ragione della generale clausola di rinvio all’articolo 1 comma 2 del Dlgs n. 546 del 1992.

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