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Professionisti, da ricalcolare le quote di ammortamento per l’uso di brevetti

Le modifiche introdotte con il decreto Irpef-Ires hanno effetto già nel periodo d’imposta 2024

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Ritorniamo ancora una volta sulle novità introdotte dal Dlgs 192/2024, di riforma del regime impositivo delle imposte sui redditi, segnalando alcune disposizioni sul lavoro autonomo, inerenti al calcolo delle quote di ammortamento dei beni immateriali e al trattamento fiscale delle locazioni.

Disposizioni che, in molti casi, esplicano la loro efficacia già con riferimento al periodo d’imposta 2024 e per effetto delle quali si renderà necessario procedere a specifici adeguamenti anche lato software.

Con il Dlgs 192/2024 il legislatore ha infatti disciplinato il trattamento fiscale:

In particolare, per quanto riguarda le spese relative a beni ed elementi immateriali, il nuovo articolo 54-sexies dedicato al lavoro autonomo stabilisce che:

  • le quote di ammortamento di alcune tipologie di beni immateriali, in particolare quelle del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, sono deducibili in misura non superiore al 50%. Si tratta della riproposizione per il lavoro autonomo della disposizione già prevista per le società dall’articolo 103, comma 1, del Tuir;
  • le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;
  • le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sono deducibili in misura non superiore a un quinto del costo, ossia fino al 20% (quest’ultima disposizione entra però in vigore con riferimento al periodo d’imposta 2025).

Per quanto riguarda, invece, gli ammortamenti e le spese e relative ai beni materiali, mobili e immobili, di cui all’articolo 54-quinquies:

  • è confermato il trattamento fiscale vigente per gli immobili strumentali e per quelli a uso promiscuo, prevedendo l’indeducibilità delle quote di ammortamento relative a tali immobili, mentre permane la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria relativi ai medesimi, ma per un periodo non inferiore a 12 anni;
  • viene introdotta anche per il lavoro autonomo la disposizione, già prevista per i redditi d’impresa (articolo 102 del Tuir), che prevede la riduzione al 50% nel primo periodo d’imposta della quota di ammortamento;
  • nel caso di eliminazione del bene dall’attività, viene consentita la deducibilità del costo non ammortizzato residuo, al pari di quanto avverrebbe nel caso di minusvalenza. Tuttavia, in questo caso il costo diventa immediatamente deducibile, non dovendosi attendere l’avvenuto incasso;
  • viene prevista la deducibilità delle spese relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili strumentali e di quelli utilizzati promiscuamente, da ripartire in quote costanti nel periodo d’imposta e nei cinque successivi;
  • viene stabilita la deducibilità delle spese relative alla manutenzione ordinaria dei beni immobili utilizzati nell’esercizio dell’attività, secondo il criterio di cassa. Viene quindi meno l’obbligo di dedurre tali spese nel periodo d’imposta di sostenimento, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, e per l’eventuale eccedenza in quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi.

Il nuovo dettato normativo disciplina anche:

  • la rilevanza fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze, rispettivamente con i nuovi articoli 54-bis e 54-quater del Tuir;
  • le regole di deducibilità fiscale da applicare alle locazioni finanziarie.

Molte delle novità sopra elencate comporteranno la necessità di specifici adeguamenti sui gestionali prodotti dalle software house associate ad AssoSoftware, anche con efficacia “retroattiva”, dato che la maggior parte delle norme sono entrate in vigore già con riferimento al periodo d’imposta 2024.

Ad esempio, dovranno essere ricalcolate le quote di ammortamento per tutti i beni acquistati a partire dal 1° gennaio 2024, per i quali va ora applicata la riduzione al 50% nel primo periodo d’imposta della quota di ammortamento (articolo 54 quinquies, comma 1).

Le software house associate ad AssoSoftware sono a disposizione per fornire ai propri clienti le necessarie istruzioni operative per il corretto utilizzo delle procedure.