Professione

Professionisti, «Sos» fiscali valide anche fuori dall’Unione europea

Verso l’attuazione il decreto che recepisce la direttiva sui meccanismi transfrontalieri

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di Ivan Cimmarusti e Valerio Vallefuoco

Arginare il rischio di evasioni ed elusioni internazionali. Lo schema di decreto legislativo sullo scambio di informazioni fiscali prevede l’obbligo per i professionisti già tenuti alle segnalazioni antiriciclaggio, di comunicare all’agenzia delle Entrate i meccanismi transfrontalieri.

La norma, in discussione alla Commissione finanze della Camera, deve attuare i principi stabiliti dalla direttiva 2018/822/Ue, che reca modifiche alla direttiva 2011/16/Ue, mettendo a disposizione degli Stati esteri tutte le informazioni raccolte. L’obiettivo è di contrastare le frodi, adottando strumenti per combattere questi meccanismi di pianificazione fiscale aggressiva che hanno lo scopo di ridurre le imposte esigibili e trasferire gli utili imponibili verso regimi tributari più favorevoli. E non è un caso, infatti, se l’articolo 1 dello schema precisa che le comunicazioni obbligatorie fatte all’agenzia delle Entrate sono nella disponibilità non solo degli Stati Ue, ma anche di giurisdizioni extra-Ue, proprio per incentivare la stipula di accordi anche con Paesi che non sempre hanno collaborato col fisco italiano.

Lo schema prevede che gli intermediari – tra i quali figurano commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati – comunichino tutte quelle informazioni utili a ricostruire le operazioni fiscali transfrontaliere, seguendo le regole della direttiva 2011/16Ue. Secondo la nuova normativa dovranno essere comunicati gli elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero, con un riassunto del contenuto del meccanismo, la sua data di avvio e di attuazione, evidenziando le disposizioni nazionali che stabiliscono l’obbligo di comunicazione di tale meccanismo oltre al suo valore. Dovranno essere identificate le giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati, oltre a eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero. Infine dovrà individuarsi qualunque altro soggetto interessato dal meccanismo e le giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.

Per i soli intermediari, tutte le informazioni sopra evidenziate potranno essere oggetto di comunicazione solo nella misura in cui gli stessi ne siano a conoscenza, ne siano in possesso o ne abbiano il controllo.Complesso e non esente da criticità è il sistema delle esenzioni dalle comunicazioni. Gli esoneri riguardano essenzialmente i professionisti. Tra questi è stata inserita una garanzia per il professionista e il contribuente contro il rischio di autoincriminazione per frode internazionale. È prevista «l’esenzione dall’obbligo di comunicazione» quando dai chiarimenti che si forniscono alle autorità possa emergere una responsabilità penale. Alla base della disposizione c’è la locuzione latina «nemo tenetur se detegere», principio secondo cui a nessuno può essere imposto di denunciare una propria responsabilità penalmente rilevante.

In analogia con la normativa antiriciclaggio è previsto l’esonero dall’obbligo di comunicazione per le informazioni ricevute da un cliente o ottenute nell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi all’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza resa al cliente sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

Quando però il professionista si ritiene esonerato dall’obbligo di comunicazione dovrà comunque informare ogni altro intermediario coinvolto nel meccanismo transfrontaliero di cui abbia conoscenza e, in assenza di quest’ultimo, il contribuente interessato, dell’insorgere a loro carico dell’obbligo di comunicazione alle Entrate. È evidente che questo complicato meccanismo di comunicazioni ed esenzioni dovrà essere attentamente vagliato dalle competenti commissioni parlamentari, poiché allo stato il sistema delle esenzioni non si concilia con la circostanza che l’intera catena dei soggetti partecipanti all’operazione risulta obbligata. Pertanto l’eventuale esercizio di difesa potrebbe essere vanificato dagli altri soggetti non esonerati che rimarrebbero obbligati.

I Punti salienti

1. L’OBBLIGO
Cooperazione. Introduzione della comunicazione obbligatoria per l’invio di informazioni all’agenzia delle Entrate sui sistemi di pianificazione fiscale che possano risultare potenzialmente aggressivi quando riguardano operazioni transfrontaliere con Paesi Ue ed extra-Ue. La disposizione è stata introdotta dalla direttiva 2018/822/Ue, recante modifica della direttiva 2011/16Ue, sullo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

2. GLI INTERMEDIARI
Comunicazione. I soggetti obbligati alle comunicazioni all’Amministrazione sono dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, notai e avvocati. Poi sono incluse banche, società di gestione del risparmio, assicurazioni, organismi di investimento collettivo del risparmio, fiduciarie, trust, stabili organizzazioni di istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione.

3. I DOCUMENTI
Controlli. Gli intermediari e i contribuenti sono tenuti alla conservazione dei documenti e dei dati comunicati alle Entrate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate. Nei casi di omessa comunicazione, i documenti dovranno essere conservati fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere presentate.

4. LE ESENZIONI
Garanzie. Previste una serie di esenzioni dall’obbligo di comunicazione.
Intermediari e contribuenti possono non inviare le informazioni quando queste possano far emergere una loro responsabilità penale. L’esenzione è stabilita in applicazione del principio secondo cui nessuno può essere obbligato a denunciare fatti e circostanze che possano portare a una incriminazione.

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