I temi di NT+Modulo 24

Prova testimoniale scritta per l’equo processo tributario

di Francesco Pistolesi

È la prova testimoniale in forma scritta una delle principali novità che dovrebbero caratterizzare le nuove regole del processo tributario proposte dalla Commissione per la riforma della giustizia tributaria.

Attualmente tale prova non è ammessa ancorché, nel giudizio tributario trovino ingresso elementi probatori aventi natura analoga ma non acquisiti con le garanzie del rispetto del contraddittorio tipiche dell'assunzione della prova vietata. Si tratta delle dichiarazioni di terzi raccolte dall'ente impositore e talora pure dal contribuente, ritenute dalla giurisprudenza meri indizi, dovendosi perciò a esse affiancare prove ulteriori per dimostrare quanto ne forma oggetto.

In tale contesto va apprezzata l'iniziativa della commissione secondo cui il nuovo comma 4 dell’articolo 7 del Dlgs 546/92 consentirebbe su istanza del ricorrente, e previa autorizzazione del giudice, l'assunzione della prova testimoniale in forma scritta in base al Codice di procedura civile. Tale possibilità viene però circoscritta alle circostanze oggetto di dichiarazioni di terzi contenute in atti istruttori. La Commissione, sul punto, avrebbe potuto osare di più. L’esigenza di assumere una testimonianza può sorgere anche in altre circostanze. Si pensi a una causa relativa alla contestazione di residenza fiscale in Italia di una persona fisica, traente origine da corrispondenza o documenti che ne collocherebbero nel nostro Paese il centro dei relativi interessi: potrebbero assumere decisivo rilievo le testimonianze di coloro che hanno avuto continuativi rapporti all'estero con tale individuo.

Appare, invece, più che ragionevole la scelta di riservare la prova per testi al contribuente. L'ente impositore può, nel corso dell'istruttoria, assumere informazioni e dichiarazioni da parte del contribuente e dei terzi. Consentirgli il ricorso alla prova per testi in sede processuale avrebbe contraddetto la regola per cui l'atto impositivo rappresenta – in linea di principio e salvi i casi dell'avviso “parziale” e dell'atto “integrativo o modificativo” – l'espressione compiuta del procedimento di accertamento. E ciò non solo preserva il contribuente da un'indebita reiterazione di pretese a suo carico, ma tutela anzitutto l'economicità e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione degli illeciti fiscali.

Anche l'impiego della testimonianza in forma scritta è condivisibile, in quanto più adatta all'assetto del giudizio tributario in cui manca una vera e propria fase istruttoria.

La nuova norma consente di applicare, per quanto compatibile, l'articolo 257-bis del Codice di procedura civile.

L'istanza per l'acquisizione della testimonianza scritta potrà essere contenuta nel ricorso o anche in un successivo atto difensivo, non ostandovi alcuna preclusione.

Questo articolo fa parte del nuovo Modulo24 Contenzioso Tributario del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24 .