L'esperto rispondeControlli e liti

Punteggio alto negli Isa, carta da giocare in contenzioso

In caso di riduzione dei termini di accertamento occorrerà per prima cosa eccepire la decadenza e la tardività del provvedimento

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di Tommaso Landi

La domanda

Un contribuente viene sottoposto a verifica fiscale per il 2018 in seguito a una richiesta di documenti del marzo 2021. Il modello Unico 2019, relativo ai redditi 2018, riporta Isa pari a 10. Viene emesso uno schema d'atto in data dicembre 2024 in cui viene contestata la deducibilità di un costo in quanto non inerente. Il periodo d'imposta in base all'Isa pari a 10 sarebbe prescritto il 31/12/2023. Si chiede, considerato che lo schema d'atto non contesta l'infedeltà degli Isa, se sia possibile eccepire la decadenza del potere di accertamento da parte di agenzia delle Entrate, considerato che a differenza del regime premiale sugli studi di settore (articolo 10, comma 10 del Dl 201/2011, che fissava come condizione della premialità la compilazione fedele degli studi di settore, l'articolo 9 bis del Dl 50/2017 al comma 13 prevede esclusivamente la presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. La prassi ha sempre condizionato l'applicazione del regime premiale alla fedeltà degli Isa, ma tale presupposto non si rinviene nella norma.
B. F. - Modena

Come segnalato dal lettore, la norma (articolo 9-bis, comma 11, lettera e) del Dl 50/2017) prevede che, tra i benefici previsti dal regime premiale Isa, vi sia la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento, a condizione (circolare 20/E del 2019) che i dati dichiarati ai fini dell'applicazione degli Isa siano corretti e completi. Nel caso in esame, poiché lo schema di atto emesso dall'agenzia delle Entrate non contesta l'infedeltà degli Isa, ma solamente la deducibilità...