Quesiti Telefisco 110% / Agevolazione limitata al residenziale
Come mai il superbonus non spetta per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili non residenziali anche se posseduti da persone fisiche?
La norma (articolo 119, comma 9, lettera b) del decreto legge n. 34 del 2020) stabilisce che sono destinatari del superbonus «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni». Nella circolare n. 24/E del 2020 è stato, in proposito, chiarito che con la locuzione «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni», il legislatore ha inteso stabilire che la fruizione del superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all'impresa” (articolo 65 del Tuir) o a quelli strumentali per l'esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del Tuir). Una diversa lettura avrebbe comportato l'esclusione dal superbonus ai contribuenti intenzionati ad effettuare interventi su immobili appartenenti all'ambito “privatistico”, ad esempio sulle proprie abitazioni, per il solo fatto di svolgere una attività di impresa o di lavoro autonomo.
Tale principio - che si concretizza nell'ammettere alle agevolazioni gli interventi realizzati su immobili “residenziali” - risulta, peraltro, coerente con il testo della norma che, nell'elencare al medesimo comma 9 dell'articolo 119 i soggetti beneficiari del superbonus, di fatto circoscrive l'agevolazione ai soli immobili residenziali.
Si pensi, ad esempio:
- agli istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», la norma prevedere l’applicazione del superbonus per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per questi soggetti la norma prevede che il superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
- alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, la norma prevedere l’applicazione del superbonus per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
L’applicazione di tale criterio “oggettivo” comporta, come logica conseguenza, l’esclusione dal superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni.
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