Controlli e liti

Quota di Srl divisibile se il sequestro è eccessivo

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di Angelo Di Sapio e Daniele Muritano

Il sequestro conservativo di una quota di Srl è riducibile se sproporzionato per eccesso. Lo afferma il Tribunale di Milano, riconoscendo la divisibilità della quota (ordinanza del 23 settembre 2017).

Prima della riforma, le quote, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo, erano divisibili nel caso di successione o di alienazione, purché il relativo ammontare fosse un multiplo di mille lire. La riforma del 2004 non ha replicato questa norma. Il Tribunale di Milano ha ritenuto irrilevante la mancata riproduzione di questa regola. La divisibilità della quota di Srl è un carattere connaturato alla realtà economica: l’indivisibilità ne comporterebbe, senza spiegazione ragionevole, il divieto di cessione frazionata.

Gli articoli 2466 e 2473 del Codice civile enunciano regole di acquisto proporzionale della quota da parte degli altri soci in caso di mancata esecuzione dei versamenti e di recesso, presupponendo implicitamente che essa è divisibile.

L’articolo 2352, applicabile alle Srl, prevede poi che, in caso di aumento del capitale a pagamento, il sequestro non si estende all’incremento, sicché la partecipazione, eseguita l’operazione sul capitale, pur unitaria, sarà vincolata sino all’ammontare originario e non vincolata per la parte accresciutasi a seguito dell’operazione sul capitale. Su questi ancoraggi è stato ridotto il sequestro di una quota di Srl dal suo intero ammontare a una frazione di valore economico corrispondente al vincolo accordato.

Altro però è dire che la quota è divisibile per volontà dei comproprietari, per iniziativa del creditore o per ordine del giudice, altro è dire che la quota si divide automaticamente. Il Tribunale di Milano tiene ferma la regola operazionale per cui in caso di successione la divisione non è automatica.

Le sorti della quota in caso di decesso del socio sono state oggetto di dibattito. L’ordinanza conferma l’orientamento più accreditato, secondo il quale trova applicazione l’articolo 2468, comma 4 del Codice civile: i diritti dei coeredi devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità di cui agli articoli 1105 e 1106. Per lo scioglimento della comunione tra i coeredi è necessario un atto di divisione (Tribunale Roma, 18 febbraio 2015 e CNN-RQ n. 5298/I/2006), salva la divisibilità da parte del testatore (articoli 588, comma 1, periodo secondo, e 734 del Codice civile).

Affinché la divisione fra coeredi abbia effetto di fronte alla società non basta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio: occorre invece un atto notarile, titolo idoneo, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del Dpr 581/1995, ai fini della iscrizione della divisione nel registro delle imprese (Trib. Roma, 2 maggio 2001 e Comitato Triveneto massima I.I.29/2009).

Gli studiosi hanno smascherato da tempo il brocardo «nomina et debita hereditaria ipso iure dividuntur». Al giudice milanese va il plauso di non aver legato la questione della divisibilità alla natura giuridica della quota di Srl, che deve essere verificata a posteriori e non è quindi un a priori rispetto alle vigenti regole di legge e di diritto. Le categorie concettuali hanno funzione ordinante: stanno dentro, non sopra le regole.

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