Imposte

Quota vincolata anche nei fondi Pir

immagine non disponibile

di Alessandro Germani

La circolare 3/E dell’agenzia delle Entrate, pubblicata lunedì, contribuisce a chiarire gli aspetti fiscali di uno strumento – il Pir – che, lanciato solo un anno fa, ha già raggiunto risultati ragguardevoli.

A livello di mercato, però, la modalità più diffusa di approccio allo strumento è tramite la sottoscrizione di quote di Oicr «Pir compliant». Vediamo, allora, i chiarimenti della circolare.

I vincoli di composizione del portafoglio sono gli stessi del caso diretto, ovvero la quota obbligatoria del 70% va investita:

•per il 49% in strumenti finanziari di società residenti o non residenti (Ue e See) con stabile organizzazione in Italia;

•per il 21% in strumenti dei precedenti emittenti purché non inclusi nel Ftse Mib o indici esteri equivalenti.

Ferma restando la quota libera del 30%, vi è un divieto di investimento in titoli di soggetti residenti in paesi non collaborativi.

Per il rispetto dei vincoli e divieti diventa fondamentale la politica di investimento, che è declinata nel regolamento di gestione dell’Oicr italiano e nella documentazione d’offerta dell’Oicr estero.

Quindi, subentra un tema di asset allocation del gestore per il rispetto da un lato dei vincoli, affinché l’Oicr sia Pir compliant, dall’altro della scelta finanziaria ottimale che riguarda qualunque decisione di investimento.

I gestori dovranno porre la massima attenzione (come nel caso degli investimenti indiretti delle casse di previdenza e dei fondi pensione circa il vecchio credito d’imposta per investimenti a medio lungo termine) a quanto stabilito dal regolamento di gestione del fondo. Lo stesso concetto è stato ribadito per i minibond, i titoli assimilati ad obbligazioni e le cambiali finanziarie per la disapplicazione della ritenuta in capo agli Oicr, laddove questa è prevista quando le quote del fondo siano detenute da investitori qualificati e il fondo investa per più del 50% in tali titoli.

Anche in questo caso si rinvia per la composizione del patrimonio e la tipologia di investitori al regolamento dell’organismo (articolo 32 comma 9-bis Dl 83/12).

Venendo, infine, ai chiarimenti sui fondi Pir, nel regolamento o nella documentazione d’offerta dell’Oicr devono essere specificatamente indicati i vincoli di investimento, compreso il divieto di investimento in paesi non collaborativi, e il rispetto del limite di concentrazione previsti dalla normativa fiscale, oltre al fatto che l’Oicr dovrà essere compliant rispetto ai requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza.

Vediamo le modalità di costruzione del piano. Se questo è costituito esclusivamente da quote di un medesimo Oicr Pir compliant, vincoli e divieti soddisfatti dall’Oicr risultano implicitamente soddisfatti anche in capo al titolare del piano. Più complesso, invece, è il caso in cui la quota obbligatoria del 70% non sia tutta rappresentata da un Oicr Pir compliant, perché anche l’ulteriore investimento per raggiungere il 70% dovrà rispettare i limiti normativi.

Se, ad esempio, la quota residua per arrivare al 70% è il 20%, il relativo investimento dovrà essere:

•per il 14% rappresentato da strumenti finanziari di società italiane o estere (Ue o See) con branch in Italia;

•per il 6% rappresentativo di Pmi non quotate o di società quotate all’Aim o sullo Star del Mta.

Nel caso, poi, di investimento in fondi di fondi, se tanto l’Oicr in cui la persona fisica investe direttamente quanto quello in cui investe il primo Oicr rispettano i vincoli di composizione e i limiti alla concentrazione e alla liquidità, l’investimento è qualificato. Se, viceversa, il primo Oicr investe in un Oicr non Pir compliant, allora occorrerà effettuare un’analisi secondo l’approccio «look through», andando a valutare le specifiche attività in cui questo secondo investe per verificare il rispetto dei vincoli di composizione (si veda esempio a lato). Questo approccio è utilizzabile anche nel Pir assicurativo non Pir compliant per andare a valutare gli attivi sottostanti, ovvero i fondi interni, gli Oicr o le gestioni separate

Agenzia delle Entrate, circolare 3/E/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©