I temi di NT+Modulo 24

Ravvedimento e pagamento del debito tributario con rilevanza sulla violazione penale

La rilevanza ai fini penali del pagamento del debito tributario nel corso degli anni non è stata sempre la stessa. Tutto dipende dal bene giuridico che il legislatore vuole tutelare con la norma penale

di Francesco Falcone

Il bene giuridico che il legislatore vuole tutelare detta la rilevanza ai fini penali del pagamento del debito tributario. Per questo, nel corso degli anni, il rilievo di questa circostanza non è stata sempre la stessa.

E così il legislatore usa lo strumento del pagamento del debito tributario al fine di trovare un punto di equilibrio tra due esigenze.

Una prima esigenza è quella di non svilire il carattere intimidatorio della sanzione penale (è noto che in questi ultimi decenni il legislatore italiano ha dimostrato molto spesso di credere nella sanzione penale e ha alimentato in questo modo una palese e diffusa illusione panpenalistica, soprattutto in una parte della società civile).

Una seconda esigenza è quella altrettanto forte di incentivare il contribuente ad eliminare le conseguenze del reato mediante il pagamento del tributo, degli interessi e delle connesse sanzioni, sul presupposto che anche la premialità nel diritto penale ha diritto di cittadinanza.

In questo modo, dal 2000 in poi, si è verificata per tappe una controriforma e si è passati da un diritto penale tributario di tipo dichiarativo (nel quale si dava grande valore alla fase della dichiarazione) ad un diritto penale tributario di tipo riscossivo (nel quale acquista grandissima importanza il pagamento del tributo). Sembra di poter sostenere oggi che l’esigenza di recuperare l’imposta evasa, con gli interessi e la sanzione, è diventata forse più importante dell’applicazione della sanzione penale. In questa ottica, allora, si può affermare che in definitiva con il pagamento del debito (comprensivo di imposta, interessi e sanzioni), fatto in un contesto di ravvedimento e di autonomia (e cioè prima che si abbia conoscenza di ogni tipo di verifica), scatta una causa di non punibilità per cui si evita l’applicazione della sanzione penale. In questo modo si risolve anche il problema del ne bis in idem dal momento che in questi casi si applica solo la sanzione amministrativa.

Al momento attuale il pagamento del debito tributario opera a più livelli a seconda che ci si trovi nella ipotesi prevista dal comma 1 o dal comma 2 dell’articolo 13 del Dlgs 74/2000 che disciplina le ipotesi e le condizioni di non punibilità ovvero che ci si trovi nelle ipotesi previste dall’articolo 13-bis che disciplina le ipotesi di concessione di una attenuante fino alla metà della pena principale e la esclusione delle pene accessorie.

Infine l’articolo 12-bis, comma 2, prevede che nel caso di condanna o di patteggiamento, la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare. In caso di mancato versamento, la confisca viene sempre disposta. Infine, un problema molto importante ed ancora aperto riguarda la necessità del pagamento del debito, comprensivo di imposte, interessi e sanzioni per poter accedere al patteggiamento.

L’attualità di questo argomento è data anche dalla circolare 11/E del 12 maggio 2022 con la quale l’agenzia delle Entrate, segnando un cambio di orientamento rispetto al passato, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità, per i contribuenti interessati, di procedere al ravvedimento operoso, in presenza di violazioni derivanti da condotte fraudolente (si veda l’articolo «Violazioni fiscali fraudolente ammesse al ravvedimento»).

Questo articolo fa parte del Modulo24 Contenzioso Tributario del Gruppo 24 Ore. Leggi gli altri articoli degli autori del Comitato scientifico e scopri i dettagli di Modulo24 .