Imposte

Ravvedimento speciale escluso per l’imposta sugli intrattenimenti

La risoluzione 28/E conferma l’applicabilità per le contestazioni Iva collegate alle attività di intrattenimento. Ma non per i tributi che sono privi di una dichiarazione

Il ravvedimento operoso speciale è applicabile per le contestazioni Iva collegate alle attività di intrattenimento, mentre viene escluso per l’imposta sugli intrattenimenti. Queste le conclusioni a cui giunge l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 28/E del 19 giugno 2023.

Il caso prospettato riguardava un quesito posto da una società di gestione di piste per minimoto, kart e minikart che aveva subito un controllo documentale in materia di Isi per gli anni dal 2015 al 2019, in seguito al quale era stato emesso un processo verbale di constatazione in cui veniva contestato il mancato versamento dell’imposta sugli intrattenimenti sui corrispettivi per il noleggio e l’erronea applicazione dell’aliquota Iva al 10% (anziché al 22%).

Considerato che entrambi i tributi sono amministrati dall’agenzia delle Entrate e che è possibile, con il ravvedimento speciale, regolarizzare le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, la società riteneva che fosse possibile accedere all’istituto introdotto con la legge 197/2022 sia per i differenziali Iva dovuti, sia per l’Isi contestata nel Pvc, mediante versamento dell’imposta dovuta e con le sanzioni ridotte a 1/18.

L’Agenzia invece, con la risposta in esame, distingue le posizioni dell’Isi e dell’Iva, e riconosce la possibilità di accedere al ravvedimento speciale solo per la seconda.

Richiamando la norma di interpretazione autentica introdotta con l’articolo 21 del Dl 34/2023, ha infatti specificato l’ambito applicativo del ravvedimento operoso speciale che sarebbe applicabile alle violazioni “sostanziali” dichiarative e le violazioni sostanziali “prodromiche” alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione (circolare 2/E/2023) e che riguardano tributi/imposte con una dichiarazione di riferimento, regolarmente presentata (salvo che non sia previsto uno specifico esonero da tale adempimento), per il periodo d’imposta in cui sono state commesse.

Restano pertanto esclusi i tributi – quale è l’Isi – che sono privi di una dichiarazione regolarmente presentata e rispetto ai quali resta possibile avvalersi solo del ravvedimento operoso ordinario (articolo 13, Dlgs 472/1997).

Discorso differente merita l’Iva relativa alle attività d’intrattenimento, alla quale comunque è applicabile un regime peculiare (articolo 74, comma 6, del Dpr 633/1972). In tal caso le violazioni contestate possono essere sanate con il ravvedimento speciale, in quanto l’Iva, come imposta, ha una sua propria dichiarazione annuale di riferimento; e comunque, anche nel caso trovi applicazione il regime naturale che esonera dalla presentazione, la dichiarazione può e deve (per le operazioni non soggette all’imposta sugli intrattenimenti) comunque essere presentata.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©