Realizzo controllato anche sui diritti parziali
Nel conferimento di quote i soggetti interessati devono diventare soci. Non è sufficiente l’apporto soltanto dell’usfrutto per accedere al prelievo agevolato
Si consolida l’orientamento dell’Agenzia secondo cui i regimi di neutralità indotta o di realizzo controllato dei conferimenti di diritti parziari (usufrutto o nuda proprietà) su partecipazioni è ammesso a certe condizioni: è necessario che vengano scambiate “partecipazioni”, il che presuppone che il conferente diventi “socio” della conferitaria e quest’ultima diventi socia della società scambiata. Il concetto viene ribadito nella risposta a interpello 203/2022 delle Entrate che riguarda un conferimento della totalità del capitale di quattro società in un’unica società, da parte del padre e di quattro figli e la successiva creazione di quattro holding unipersonali nelle quali ciascun figlio apporta la propria partecipazione del 24,5% nella conferitaria.
Nel caso specifico, l’agenzia delle Entrate conferma l’applicabilità sia dell’articolo 177, comma 2 nel primo conferimento sia dell’articolo 177, comma 2-bis nel secondo. Nel primo caso, è soddisfatto sia il requisito che i conferenti ricevano partecipazioni della conferitaria, sia che la conferitaria riceva partecipazioni che garantiscano il controllo delle società oggetto di conferimento. Nel secondo caso sono soddisfatte tutte le condizioni del comma 2-bis perché il conferimento ha per oggetto partecipazioni qualificate, le società conferitarie sono unipersonali e le partecipazioni conferite sono “qualificate” anche tenendo conto del meccanismo di demoltiplicazione previsto dalla norma.
La risposta, pur non contenendo elementi interpretativi nuovi, è occasione per riepilogare le condizioni richieste affinché sia applicabile il regime del realizzo controllato in presenza di diritti parziari.
Il conferimento del solo usufrutto, come detto, non rientra mai nel regime di realizzo controllato perché non ha per oggetto “partecipazioni” (risposta 147 del 2019, 381 del 2020 e 238 del 2021).
Nell’ambito del comma 2, i conferimenti:
• della sola nuda proprietà non rientrano nel regime in quanto in quanto la conferitaria non acquisisce il controllo non avendo i diritti di voto;
• della sola nuda proprietà con diritti di voto su base convenzionale che garantiscano il controllo, rientrano nella norma (risposta 290 del 2019) se il conferente riceve partecipazioni in piena proprietà o in nuda proprietà (risposta 147 del 2019);
congiunti dei diritti parziari, rientrano nella norma se la conferitaria acquisisce il controllo e i conferenti ricevono partecipazioni in piena proprietà o in nuda proprietà in proporzione al valore calcolato rispettivamente della nuda proprietà e dell’usufrutto delle quote precedentemente possedute (risposta 147 del 2019 e 203 del 2022).
Nell’ambito del comma 2-bis i conferimenti:
• della sola nuda proprietà, anche priva del diritto di voto, sono astrattamente ricompresi nella norma purché la partecipazione sia “qualificata” tenendo conto sia dei criteri indicati nella circolare 165/E del 1998, sia tenendo conto del meccanismo di demoltiplicazione
• congiunti, non sono mai ricompresi nella norma in quanto la conferitaria deve avere un unico socio.