Controlli e liti

Reati tributari, salvo dal sequestro il conto della madre non coinvolta

Misura illegittima se è dimostrato che le somme derivano da disponibilità estranee ai fatti commessi dal figlio

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di Laura Ambrosi

È illegittimo il sequestro sul conto della madre dell’indagato se è dimostrato che le somme presenti derivano da proprie disponibilità estranee ai fatti commessi dal figlio. A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 5523 del 12 febbraio scorso.

La vicenda trae origine dal sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto dal Gip del tribunale, per le somme presenti sul conto corrente della madre dell’indagato. L’interessata ricorreva dinanzi al Tribunale del Riesame che confermava la misura.

Proponeva così ricorso per Cassazione lamentando la violazione della norma disciplinante la confisca per i reati tributari (articolo 12 bis del Dlgs 74/2000).

In particolare, sottolineava la propria estraneità al reato contestato al figlio. Inoltre, sul conto c’era una mera delega a operare a nome del figlio, peraltro revocata dopo aver appreso dell’indagine. La madre, quindi, non poteva subire conseguenze solo per aver consentito a un terzo (ossia il figlio) di utilizzare il proprio denaro. La Suprema Corte ha rilevato che in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca eseguito su un conto corrente cointestato all’indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all’intero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile (articolo 1289 e 1834 del Codice civile).

Tuttavia, è fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l’esclusiva titolarità delle somme e la legittima provenienza.

La Cassazione ha evidenziato che la delega ad operare, di per sé, non dimostra che l’intera disponibilità appartenga al delegato.

Il giudice è tenuto a valutare gli elementi addotti dalla difesa, al fine di accertare la titolarità e provenienza delle somme.

Inoltre, deve verificare l’operatività in concreto della delega, per circoscrivere eventualmente il sequestro alla disponibilità del reo.

Nella specie, era dimostrato che i valori sul conto derivavano da risorse proprie della madre scollegate dagli illeciti del figlio.

In tale contesto, va segnalato che con il Dl 124/2019, è stata introdotta la confisca allargata, ossia la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato. Sinora il sequestro preventivo finalizzato alla confisca riguardava il profitto del reato (ammontare dell’evasione); ora in aggiunta c’è la possibilità di sequestrare e poi, in caso di condanna, confiscare, anche ciò che appare sproporzionato rispetto a quanto dichiarato ed all’attività economica svolta.

In concreto si trasferisce su chi ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l’onere di dare un’esauriente spiegazione in termini economici (e non solo giuridico-formali) della liceità della provenienza, con l’allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione (Per tutte Sezioni unite del 17 dicembre 2003 e 36499/2018).

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