Recesso dalla Sas, socio uscente al riparo dal controllo sui ricavi
L’imputazione del reddito di partecipazione in una società di persone deve tener conto dell’effettiva permanenza del socio nella compagine societaria. Pertanto, nel caso di recesso anticipato, l’Irpef dev’essere applicata nei confronti del solo socio subentrante. È questo, in estrema sintesi, il principio affermato dalla Ctr Campania nella sentenza 10784/5/2018 (sezione staccata di Salerno, presidente e relatore Notari), con la quale è stata risolta favorevolmente al socio uscente di una Sas una controversia relativa a una cartella di pagamento, emessa a seguito della liquidazione ex articolo 36-bis del Dpr 600/73.
La vicenda trae origine dal mancato versamento integrale delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi, nella quale, erroneamente, non si era tenuto conto del recesso anticipato dalla società, avvenuto a fine anno. Per questa ragione, il contribuente aveva, da un lato ridotto i versamenti rateali dell’Irpef, dall’altro rettificato la propria dichiarazione.
Nonostante la rettifica, l’agenzia delle Entrate gli aveva inviato l’avviso bonario riguardante le rate non pagate, rilevandone il mancato versamento. Tuttavia, due anni dopo lo stesso ufficio aveva preso atto dell’avvicendamento nella compagine societaria e, per questo, aveva preteso dal socio subentrante il versamento della maggiore imposta, calcolata sulla quota di partecipazione acquisita a fine anno.
Per questo, il socio uscente aveva chiesto la restituzione delle rate originariamente versate in eccedenza, facendo valere la duplicazione d’imposta che si era, a quel punto, generata. Alla richiesta, tuttavia, si era visto opporre un diniego, cui aveva fatto seguito l’iscrizione a ruolo e la notifica della relativa cartella di pagamento, da parte dell’agente della riscossione.
La cartella veniva, quindi, impugnata davanti alla commissione tributaria provinciale; nel ricorso, il contribuente invocava l’annullamento dell’iscrizione a ruolo, stante la duplicazione della pretesa che, di fatto, trovava conferma nella richiesta formalizzata anche al socio subentrante. Inoltre, il ricorrente chiedeva che gli venisse riconosciuto il diritto al rimborso, oggetto del diniego da parte dell’ufficio.
La Ctp, tuttavia, non aveva esaminato il merito della vicenda, avendo dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione perché tardiva, in assenza della prova della notifica della cartella. Il ricorrente, pertanto, proponeva appello davanti alla Ctr, rilevando innanzitutto l’ammissibilità del ricorso alla luce della documentazione già prodotta.
I giudici campani, nel prendere atto della tempestività dell’impugnazione, hanno esaminato il merito della vicenda, accogliendo le ragioni dell’appellante alla luce delle vicende occorse. In particolare, la Ctr ha evidenziato come si fosse realizzata un’evidente duplicazione d’imposta, dal momento che lo stesso reddito di partecipazione nella Sas era stato, di fatto, tassato in capo a entrambi i soci. Per contro, doveva restare a carico solo del socio subentrante, cui infatti si era correttamente rivolto il Fisco; proprio per questo, risultava evidente l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo nei confronti del socio uscente, cui non doveva essere imputato alcun reddito di partecipazione, stante il recesso anticipato dalla Sas.