Adempimenti

Recesso del socio, la «ritenuta secca» taglia il bonus

di Giorgio Gavelli

Sulla differenza tra la somma versata al socio che recede da una società di capitali ed il costo fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione si applica, dal 1° gennaio 2018, la ritenuta a titolo d'imposta del 26%, indipendentemente dal fatto che tale socio sia qualificato o meno. In conseguenza di ciò, tale differenziale non entra nella dichiarazione dei redditi del socio, senza possibilità quindi, per quest'ultimo, di ridurre l'imposizione al di sotto dell'aliquota indicata. È questo il principio che si ricava da una risposta ad interpello (prot. n. 904-1168/2019) resa nei giorni scorsi dalla Direzione regionale delle Entrate della Lombardia e che risponde ad una perplessità segnalata sul Sole-24 Ore del 14 settembre scorso.

Il contribuente istante aveva dichiarato il recesso da una Srl – di cui era socio al 49% - nel mese di novembre 2017 e aveva concordato con la società, nel mese di gennaio 2018, un valore di liquidazione della quota molto superiore a quello nominale per via delle plusvalenze latenti e dell'avviamento insite nel patrimonio sociale. La somma da versare era stata pattuita con una rateizzazione quinquennale. L'istante riteneva che al differenziale tra la cifra pattuita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione andasse applicato quanto previsto dal Dm 26 maggio 2017, ossia l'esonero da ritenuta e l'imponibilità in dichiarazione secondo la quota del 58,14%, come per i dividendi versati ai soci qualificati e provenienti da utili formati nel 2017. La Dre Lombardia non è dello stesso avviso. La risposta ricorda che il comma 1005 della legge 205/2017 dispone, per i redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018, la sostanziale assimilazione tra proventi relativi a partecipazioni qualificate e non (al di fuori del regime d'impresa), assoggettando entrambi alla ritenuta a titolo d'imposta del 26% (articolo 27, comma 1, del Dpr 600/1973). Alla somma percepita in sede di recesso non si applica la deroga di cui al successivo comma 1006, in base al quale alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 - purché deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 - continuano ad applicarsi le regole previgenti.

Ciò perché, afferma la Dre, questa regola transitoria può applicarsi solo in presenza di una deliberazione assembleare di distribuzione di utili, ipotesi a cui non è riconducibile la liquidazione in caso di recesso. La risposta assume particolare importanza perché il principio affermato dovrebbe ritenersi applicabile anche alle altre fattispecie citate dal comma 7 dell'articolo 47 Tuir unitamente al recesso, vale a dire i casi di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società. Tutte ipotesi in cui, dal 1° gennaio 2018, seguendo la risposta all'interpello occorre applicare il 26% di “ritenuta secca” alle somme fiscalmente rilevanti versate a tutti i soci persone fisiche di società di capitali, qualificati e non.

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