Controlli e liti

Reclamo accolto, l’ente impositore rimborsa le spese di difesa

La entenza 1115/13/2020 della Ctr Emilia Romagna: in caso di inadempimento la parte è legittimata a chiedere la refusione delle spese

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di Andrea Taglioni

L’accoglimento del reclamo con il conseguente annullamento dell’avviso di accertamento comporta l’obbligo per l’ente impositore di rimborsare al contribuente, qualora lo abbia richiesto con il ricorso, le spese sostenute per la difesa tecnica. E se questo non dovesse accadere, la parte è legittimata a costituirsi in giudizio e chiedere al giudice tributario la refusione delle spese anche per questo solo motivo. È quanto emerge dalla sentenza 1115/13/2020 della Ctr Emilia Romagna del 22 ottobre.

La pronuncia in esame sottolinea, in particolare, come gli oneri economici correlati alla procedura di reclamo/mediazione assumano rilievo anche nelle ipotesi in cui l’amministrazione finanziaria accolga il reclamo e disponga l’annullamento dell’atto impugnato senza adottare alcun provvedimento sulla domanda di rimborso delle spese sostenute per la fase amministrativa.

L’annullamento del provvedimento da parte del Comune nella fase del reclamo non può impedire l’interesse del ricorrente alla costituzione in giudizio poiché non era stata comunque soddisfatta la sua richiesta di rimborso delle spese della fase del reclamo. E questo anche in considerazione del fatto che anche nel procedimento obbligatorio di mediazione il contribuente, stante l’entità degli importi contestati, si era dovuto avvalere di un difensore abilitato.

Per altro, la mancata previsione di una condanna alle spese dell’ufficio nel caso di accoglimento dell’istanza di reclamo rappresenta un’ipotesi automatica di compensazione delle spese identica a quella prevista per la cessata materia del contendere per qual quale, però, la Corte costituzionale (sentenza 274/2005) ne aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale laddove prevedeva che le spese del giudizio estinto restassero a carico della parte che le aveva anticipate.

Quindi l’omessa liquidazione delle spese ha reso necessaria l’instaurazione del contenzioso mediante la costituzione in giudizio e dove il giudice non può esimersi dal pronunziarsi sulle spese in relazione al principio della soccombenza virtuale.

E la Ctr ha confermato la sentenza di primo grado che, preso atto dell’annullamento dell’atto in fase di mediazione dell’avviso di accertamento della Tarsu, aveva condannato il Comune alla refusione delle spese di giudizio, incluso il rimborso del contributo unificato.


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