Reddito post scioglimento imputato al coniuge che continua l’attivotà d’impresa
Il reddito maturato nel periodo di scioglimento dell’azienda coniugale viene imputato al coniuge titolare dell’attività al termine dell’esercizio (come per le società di persone). L’articolo 177 del Codice civile stabilisce che costituiscono oggetto della comunione:
• gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
• i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
• i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
• le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. Fiscalmente le aziende coniugali costituite dopo il matrimonio gestite in forma societaria compilano il modello di dichiarazione dei redditi delle società e i coniugi indicano nel quadro RH del proprio modello dichiarativo il 50 per cento dell’utile. Le aziende già di proprietà di un coniuge ante matrimonio sono riconducibili alle aziende familiari ex articolo 230-bis del Codice civile. In questo caso, il coniuge imprenditore compila il quadro RG o RF a seconda del regime contabile adottato e l’altro coniuge compila il proprio quadro RH.
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