Regime per cassa «bloccato» sulle rimanenze
Le imprese minori invocano un intervento legislativo che risolva la questione delle rimanenze iniziali di merci alla data del 31 dicembre 2016 che in base alla normativa attuale sono deducibili nel 2017 e poi mai più.
Il legislatore ha due modi per risolvere il problema: una prima soluzione è quella di consentire il riporto delle rimanenze nel limite dei ricavi realizzati, fino al loro esaurimento, come è avvenuto per il regime dei contribuenti minimi (rigo LM 3 - Modello Redditi PF); altra soluzione è il riporto delle perdite fiscali negli anni successivi come avviene per le imprese in contabilità ordinaria.
Diversamente è un problema che abbiamo già evidenziato sul nostro giornale anche con riferimento alla rideterminazione degli acconti (si veda questo articolo). L’unica alternativa per salvaguardare il costo delle giacenze iniziali al 31 dicembre 2016 e non sciuparle per intero nel periodo di imposta 2017, è l’opzione per la contabilità ordinaria.
La deducibilità per intero delle rimanenze nel 2017 genera una serie di effetti negativi forti.
In primo luogo i redditi di periodo dal 2018 in poi saranno fortemente penalizzati in quanto in molti casi a fronte dei ricavi non vi sarà alcun costo se la vendita ha riguardato le merci in giacenza. I redditi che si dovranno dichiarare saranno quindi superiori a quelli reali.
Poi c’è il problema del passaggio alla contabilità ordinaria dopo l’anno 2017. In quella sede la situazione patrimoniale di partenza deve comprendere le rimanenze di magazzino, il cui valore fiscalmente riconosciuto corrisponderà soltanto alle merci giacenti per le quali non è avvenuto il pagamento (circolare della Agenzia delle Entrate n. 11/2017). Quindi potrà accadere che nel primo esercizio in contabilità ordinaria le rimanenze iniziali siano pari a 100 e deducibili per 10.
Altro questione riguarda la cessazione della attività. In quelle evenienza se si procederà con la cessione di azienda si genererà una plusvalenza costituita anche dal corrispettivo delle merci, senza la contropartita del costo delle rimanenze. In assenza di cessione di azienda comunque si verifica la destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio di impresa e ciò rappresenta un ricavo; lo prevede l’articolo 85, comma 2, del Tuir che opera anche per i soggetti Irpef ai sensi dell’articolo 56 del medesimo provvedimento (si veda anche la circolare della Agenzia delle Entrate n. 11/2017 capoverso 4.2 e n. 8/2017). L’operazione è rilevante anche ai fini dell’Iva ma in questo caso non vi è alcuna penalizzazione in quanto l’imposta sulle rimanenze fu a suo tempo detratta.
Si ricorda che la deducibilità totale delle rimanenze nel 2017 e non più negli esercizi successivi riguarda anche i lavori in corso di durata infrannuale, nonché le rimanenze di lavori in corso su ordinazione di durata ultrannuale oltre ai titoli, ipotesi quest’ultima poco ricorrente nelle imprese minori. Diversa invece è il caso dei servizi ultimati i quali hanno concorso a formare il reddito nel 2016 e figurano nei registri Iva come fatture da emettere; al momento dell’incasso non concorreranno a formare il reddito ancorchè nel regime di cassa.