Imposte

Regime impatriati, il «bis» si può chiedere solo al termine dei 5 anni agevolati

Interpello 703: l’opzione per estendere il beneficio di un altro quinquennio non è esercitabile «in corso»

immagine non disponibile

di Dario Aquaro

Il regime agevolato per i lavoratori impatriati può essere sì esteso di un ulteriore quinquennio. Ma questa estensione – fermi restando i requisiti previsti – può essere richiesta solo allo scadere dei primi 5 anni di agevolazione: non durante. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risposta 703/2021 del 12 ottobre.

Il parere è stato sollecitato da un cittadino italiano rientrato in Italia con la famiglia il 15 aprile 2019, per lavorare come managing director di una società. Il contribuente – che fruisce del regime fiscale di favore dal periodo d’imposta 20219 (ex articolo 16, comma 1, del Dlgs 147/2015) – ha chiesto di poter “raddoppiare” il periodo dell’agevolazione, prolungandolo per altri cinque anni dal 2024 al 2028. Ma esercitando l’opzione già ora, in particolare a luglio 2021: perché in quel mese la figlia minore è diventata maggiorenne.

L’estensione temporale del beneficio fiscale (tassazione del 50% del reddito imponibile) può infatti avvenire in presenza di specifici requisiti:

l’avere almeno un figlio minorenne a carico, anche in affido preadottivo;

oppure l’acquisto di un’unità immobiliare residenziale nel Paese (direttamente da parte del lavoratore o da parte del coniuge, del convivente o dei figli), anche in comproprietà, «successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento».

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta si riduce al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico.

Nel motivare il diniego, le Entrate ripercorrono l’evoluzione del beneficio fiscale. Ricordano quindi che è stato l’articolo 5, comma 1, del Dl Crescita 34/ 2019 (convertito nella legge 58/ 2019) a modificare alcuni dei requisiti soggettivi e oggettivi, incrementare «le percentuali di riduzione dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili» e prevedere, «al verificarsi di determinate condizioni, l’estensione per un ulteriore quinquennio del periodo agevolabile». E che in riferimento a tali modifiche, «applicabili ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato a decorrere dal 30 aprile 2019», sono già stati forniti chiarimenti interpretativi con la circolare 33/E/2020.

In seguito, l’articolo 1, comma 50, della legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020) ha inserito il comma 2-bis nell’articolo 5 del decreto Crescita, per consentire l’estensione per un altro quinquennio (ex comma 1, lettera c) «alle persone fisiche che:

a) durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea;

b) hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020;

c) già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019».

Considerate le altre disposizioni normative, risultano quindi esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione della “proroga”:

1) gli sportivi professionisti;

2) coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019;

3) i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all’Aire;

4) i cittadini extra-comunitari.

In riferimento al quesito posto dal contribuente impatriato, l’Agenzia spiega che poiché il 2023 rappresenta il periodo d’imposta in cui si conclude il primo quinquennio in cui si beneficia del regime speciale per lavoratori impatriati (ex articolo 16 del Dlgs 147/2015) – «sussistendo i requisiti di cui all’articolo 5, comma 2-bis, lettera a, del Dl 34/2019 («avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo o, alternativamente, essere diventato proprietario di un’unità immobiliare di tipo residenziale dopo il trasferimento nel territorio dello Stato, nei dodici mesi precedenti o nei diciotto mesi successivi l’esercizio dell’opzione») – l’opzione dovrà essere esercitata a partire dal 1°gennaio ed entro il 30 giugno 2024. Naturalmente, purché il contribuente mantenga la residenza fiscale in Italia.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©