Adempimenti

Registrazioni a misura di spesometro

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di Gian Paolo Tosoni

Ultimi giorni per l'invio telematico delle fatture emesse e di quelle d'acquisto registrate nel primo semestre 2017. Sarebbe opportuno trasmettere i dati con almeno un giorno di anticipo, dato che al momento il rilascio delle ricevute avviene dopo circa ventiquattro ore. La situazione, però, è ancora fluida:

• lunedì scorso l'Agenzia ha comunicato che sarebbero stati tollerati gli invii entro il 5 ottobre (pur tenendo fermo il termine legale del 28 settembre);

• giovedì scorso è stato pubblicato online il provvedimento delle Entrate che, contrariamente al precedente comunicato stampa, differisce il termine legale al 5 ottobre;

• l’articolo 4, comma 3, del Dl 193/2016 stabilisce una riduzione delle sanzioni qualora l'invio avvenga entro 15 giorni dal termine originario, cioè entro il 20 ottobre;

• il comunicato dell'Agenzia di lunedì scorso affermava che gli uffici, ove avessero riscontrato «obiettive difficoltà per i contribuenti», avrebbero valutato di non applicare sanzioni per «meri errori materiali» e/o per invii eseguiti tra il 6 e il 13 ottobre. Il viceministro all'Economia, Luigi Casero, invece, ha annunciato un prossimo intervento per escludere le sanzioni in modo automatico.

Ricordiamo che la sanzione è pari a 1 euro per ogni documento omesso o errato, con il massimo di 500 euro per ogni trimestre. Quindi, anche con molte fatture omesse, la sanzione sarebbe di 1.000 euro (i trimestri sono due), se l'adempimento viene effettuato entro il 20 ottobre. Inoltre, c'è il ravvedimento che, in questo caso, sarebbe pari 1/9 (entro 90 giorni), con una spesa di 111 euro. Ma è una chance teorica, se le sanzioni saranno eliminate.

Per gli invii dal 14 ottobre, invece, scatta la sanzione piena, di due euro per ogni documento omesso o errato, con un massimo di 1.000 euro per trimestre, fatto salvo il ravvedimento.

Gestione delle fatture Iva

La prima esperienza del nuovo spesometro induce i soggetti passivi Iva a modificare i programmi di registrazione per renderli compatibili con le specifiche tecniche del provvedimento 58793/2017. Ad esempio, sarebbe opportuno abbandonare l’utilizzo del documento riepilogativo per la registrazione Iva delle fatture di importo inferiore a 300 euro in quanto, nelle trasmissione dati, occorre indicarle singolarmente.

Anche i commercianti al minuto, chiamati a emettere fatture a richiesta del cliente, devono opportunamente annotarle in un registro sezionale in modo da averle disponibili per la trasmissione.

Con riferimento alle importazioni, per le quali, in base alla normativa interna si annota la “bolla doganale”, lo spesometro richiederà dall’anno prossimo le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento. Ancora per le operazioni documentate mediante autofattura ai fini Iva, ovvero le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti fuori dalla Ue, è richiesto il nominativo del fornitore estero che d’ora in poi, se registrato, potrà essere rilevato ai fini dello spesometro. Sarebbe poi opportuno che i programmi di tenuta della contabilità Iva classificassero le fatture usando riferimenti comuni per le operazioni che nello spesometro transitano nello stesso codice (ad esempio «non soggette», codice N2).

Le fatture registrate

In una delle più recenti Faq, è stato ribadito che anche le fatture emesse vanno riportate se registrate nel primo semestre 2017 e non poteva che essere così, in quanto la comunicazione dati rappresenta, a nostro parere, lo “specchio fedele” dei registri Iva. Pertanto, come avviene per le fatture di acquisto, non rileva il momento di effettuazione dell’operazione che coincide con il periodo in cui l’Iva concorre nella liquidazione, ma quello in cui la fattura è stata registrata.

La precisazione era necessaria per gli autotrasportatori, che registrano un trimestre per l’altro. Questi soggetti, infatti, nel primo semestre hanno fatture emesse nell’ultimo trimestre 2016 e nel primo trimestre 2017. L’Agenzia ricorda che, anche se verrà segnalata l’anomalia, la comunicazione è regolare.

La regola di abbandonare il periodo di effettuazione dell’operazione privilegiando il periodo di registrazione può avvenire anche per altri tipi di operazioni come, ad esempio, le cessioni di beni con prezzo da determinare in cui la fattura viene emessa entro il 15 del mese successivo a quello in cui il prezzo è stato determinato ma con riferimento allo stesso mese (Dm 15 novembre ’75). Quindi, ad esempio, per le transazioni il cui prezzo è stato definito in giugno, la fattura può essere emessa e registrata entro il 15 luglio anche se l’Iva concorre alla liquidazione nel mese di giugno. La stessa situazione si può presentare per le fatture differite relative alle consegne di giugno 2017 emesse il 15 luglio che andranno comunicate all’Agenzia nello spesometro del secondo semestre 2017.

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