Registro Iva, fattura dell’agenzia viaggi divisa tra non imponibile e anticipazione
Per i trasporti di persone è previsto un esonero generale dall’obbligo di fatturazione perché il biglietto aereo sostituisce la fattura ai fini della documentazione dell’operazione
Nel caso esposto dal lettore è sufficiente che la fattura emessa dall’agenzia viaggi italiana sia annotata sui registri Iva, in parte come operazione non imponibile e in parte come anticipazione ex articolo 15 del Dpr 633/1972. Infatti si tratta di un rapporto intercorso con un soggetto residente e, come tale, escluso dagli obblighi di emissione di autofattura e di comunicazione ai fini dell’esterometro. In generale, anche nel caso in cui i biglietti aerei fossero acquistati da soggetti esteri, si può ritenere che non sia necessaria l’emissione dell’autofattura, proprio in virtù dei chiarimenti impartiti dall’agenzia delle Entrate con la circolare 37/E/2011 che, in un’ottica di semplificazione, stabilisce che il contribuente non è soggetto agli obblighi di emissione dell’autofattura «quando lo stesso non sia tenuto alla fatturazione dei servizi della stessa tipologia che fossero dallo stesso effettuati» (paragrafo 4.3). Per i trasporti di persone è previsto un esonero generale dall’obbligo di fatturazione, proprio perché il biglietto aereo sostituisce la fattura ai fini della documentazione dell’operazione (articolo 22, comma 1, numero 3, del Dpr 633/1972).
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