I temi di NT+Modulo 24

Registro dei revisori, nessuna differenza di fatto tra iscritti alla sezione A e B

La distinzione tra i due elenchi ha ormai solo valore amministrativo: gli iscritti alla sezione B (inattivi da tre anni) hanno ormai gli stessi obblighi dei “colleghi” nella sezione A e quindi possono assumere incarichi

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di Girolamo Matranga

L’articolo 8 del Dlgs 39/2010 prevede che i revisori che svolgono attività di revisione legale, o che vi collaborano in una società di revisione, o che hanno svolto le predette attività nei tre anni precedenti sono collocati nella Sezione A del registro, mentre gli iscritti che non hanno assunto incarichi, o non vi hanno collaborato in una società di revisione per tre anni consecutivi sono collocati, d’ufficio, nella Sezione B. Sono altresì collocati nella Sezione B i soggetti iscritti che ne fanno...