Residenza fiscale in Italia: «domicilio» legato solo alle relazioni personali e familiari
Il Dlgs 209/23 introduce un criterio sostanziale legato alla presenza sul territorio. Gli altri restano la residenza o il domicilio: ma nella definizione di quest’ultimo non contano più «affari e interessi»
Il primo articolo del decreto Internazionalizzazione (Dlgs 209/23) riscrive, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, i criteri per determinare la residenza fiscale in Italia ex articolo 2, comma 2, del Tuir. Tra le novità principali di questo articolo 2 vi è infatti l’introduzione di un criterio sostanziale legato alla presenza sul territorio, ma anche il ridimensionamento della rilevanza formale dell’iscrizione all’anagrafe che ammette ora la prova contraria del contribuente.
Oltre alla presenza sul ...