L'esperto rispondeImposte

Retrodatazione esclusa in caso di fusione tra una società di persone e una società di capitali

Operazioni straordinarie

immagine non disponibile

di Gianluca Dan

La domanda

Una sas è interamente posseduta da una srl, prima dei sei mesi previsti per la ricostituzione della pluralità dei soci viene fusa per incorporazione nella stessa srl. Considerato che nella risoluzione 22/2009 e nella sentenza 32/01/2019 della Commissione tributaria provinciale di Trento, il divieto alla retrodatazione ai fini fiscali scaturisce dal fatto che le società sarebbero soggette ad imposte diverse e, quindi, potrebbe presentare problemi di elusività, potendo scegliere l’incorporante, a posteriori, la tassazione più conveniente; in altri termini, la retrodatazione è ammessa solo quando le società fuse sono soggette alla stessa imposta. Nel caso prospettato, non vi sono margini di elusività perché sulla frazione di esercizio della sas il socio unico srl pagherebbe comunque l’ires senza margine di scelta e quindi, di fatto, sono soggette alla stessa imposta. Alla luce di quanto esposto, si chiede se sia possibile comunque retrodatare la fusione prospetta ai fini fiscali ex articolo 172, comma 9, del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986.
S. S. – Catanzaro

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 28 gennaio 2009 n. 22/E, ha negato la possibilità di retrodatare gli effetti fiscali previsti dall’articolo 172, comma 9 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, di una fusione eterogenea progressiva ovvero di una fusione realizzata tra una società di persone ed una società di capitali. Le Entrate motivano la loro decisione, partendo dal presupposto che il comma 8 dell’articolo 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, precisa che «il reddito delle società fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui ha effetto la fusione è determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di società, in base alle risultanze di apposito conto economico». Da ciò ne deriva, in base ad un’interpretazione logico-sistematica, che in ipotesi di fusione cui partecipino società di diverso tipo non potrà trovare applicazione la disposizione recata dal comma 9 dello stesso articolo 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, la quale consente, in sostanza, in caso di retrodatazione, una sorta di consolidamento tra i risultati teoricamente attribuibili alle diverse società partecipanti all’operazione, a condizione - tuttavia - che le stesse società siano soggette alla medesima imposta. In particolare, la sostanza di una fusione eterogenea progressiva va individuata in un’operazione che implica, dal punto di vista fiscale, una trasformazione “progressiva” della società incorporata. Di conseguenza, dovranno trovare applicazione anche le norme fiscali in materia di trasformazione di società. Per l’Agenzia, la società di persone è tenuta a determinare il reddito del periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si producono gli effetti giuridici della fusione in base alle risultanze di apposito conto economico e ad adempiere autonomamente ai relativi obblighi dichiarativi. Un diverso comportamento potrebbe venire censurato dall’agenzia delle Entrate.

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©