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Reverse charge esterno, da sanare la registrazione tardiva della fattura

La detrazione può essere esercitata solo dopo il ricevimento della fattura. In assenza della ricezione del documento entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, entro i successivi 30 giorni, la società avrebbe bisogna attivare la procedura di regolarizzazione altrimenti scattano le sanzioni

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Anna Abagnale

La domanda

La società relativamente all’acquisto di servizi di marzo 2023 (per cui ha effettuato il pagamento) con soggetto residente estero, ha omesso di registrare tramite integrazione la relativa fattura entro il 15 aprile. La società ha provveduto a scaricare la relativa fattura solamente ad agosto 2023 a causa di un problema del software. Si chiede qual è il momento di registrazione della fattura ed il relativo momento della detraibilità dell’Iva. In particolare la fattura va registrata a marzo, dovendo variare la liquidazione Iva, o direttamente alla data di RC tramite Sdi (novembre 2023), pagando solamente le relative sanzioni per il ritardo della registrazione? Vanno ripresentate le Lipe dei trimestri precedenti con i valori riaggiornati? Essendo presenti operazioni con Iva indetraibile (noleggi autovetture), si chiede se per le sanzioni da pagare, l'errore è da considerare formale o sostanziale, impattando sulla corretta liquidazione dell'Iva di periodo.
E. F. - Milano

La fattura in regime di reverse charge (datata marzo 2023) pervenuta nel cassetto fiscale nel mese di agosto 2023, deve essere inserita nella liquidazione del mese di agosto. Infatti, la detrazione può essere esercitata solo dal momento in cui la fattura è stata ricevuta ( circolare agenzia delle Entrate 1/E/2018). La data di ricezione della fattura elettronica coincide con quella di ricezione del documento tramite il sistema di interscambio (articolo 4 del provvedimento agenzia delle Entrate 433608...