Controlli e liti

Reverse charge, per le sanzioni si applica il favor rei

La Ctp Milano 1767/5/2020 conferma la penalità fissa in vigore dal 2016 per illeciti precedenti

Le sanzioni previste in tema di reverse charge (articolo 6, comma 9 bis.3, Dlgs 471/1997), introdotte nel 2015 e in vigore dal 1° gennaio 2016, si applicano anche alle infrazioni commesse negli anni d’imposta precedenti e non ancora contestate. Lo afferma la Ctp Milano 1767/5/2020, depositata il 13 ottobre scorso (presidente Nocerino, relatore Chiametti) in un caso relativo a operazioni inesistenti.

Secondo l’ufficio, la società contribuente aveva contabilizzato delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da società straniere di un gruppo, già peraltro noto all’autorità giudiziaria perché attore in altre operazioni fraudolenti. Secondo l’ufficio, nella maggior parte delle operazioni contestate le società estere erano utilizzate come controparti delle società italiane alle quali retrocedevano le somme da queste ultime bonificate all’estero.

Per tali ragioni, l’ufficio determinava una maggiore Ires, una maggiore Irap e ai fini Iva irrogava la sanzione per l’applicazione del reverse charge in presenza di operazioni inesistenti.

La Ctp ha rilevato la legittimità della pretesa impositiva, dal momento che il contribuente non ha fornito la prova dell’esistenza delle operazioni, non contestando, peraltro, talune deduzioni dell’ufficio contenute nell’avviso di accertamento. Al contempo, ha ritenuto legittima anche la pretesa sanzionatoria.

I giudici milanesi hanno rigettato il ricorso nella parte in cui il contribuente ha eccepito la violazione del principio del principio di legalità, di cui all’articolo 3 del Dlgs 472/1997: non si applicano le sanzioni per il reverse charge, entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, ad una fattispecie relativa a una precedente annualità d’imposta (2014) e, pertanto, all’epoca non specificamente sanzionata.

Sul punto, la Ctp ha precisato che l’articolo 6, Dlgs 461/1997, disciplinava in via indifferenziata tutte le ipotesi di violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all’Iva. La disciplina è stata modificata a seguito del recepimento dell’articolo 8, della legge delega 231/2014, a mente della quale è stata data delega al Governo per revisionare il sistema sanzionatorio al fine di meglio correlare le sanzioni all’effettiva gravità dei comportamenti, nel rispetto del principio unionale di proporzionalità, ossia dell’adeguatezza del mezzo al fine. Pertanto, in attuazione della delega, è stato emanato il Dlgs 158/2015 (Revisione del sistema sanzionatorio) che ha introdotto rilevanti modifiche in ambito Iva, tra cui, appunto, la sanzione per il reverse charge.

Secondo i giudici milanesi, dunque, può operare il principio del favor rei: le nuove disposizioni sanzionatorie, sebbene siano entrate in vigore dal 1° gennaio 2016, trovano applicazione anche per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015, sempreché non siano stati emessi e divenuti “definitivi” anteriormente al primo gennaio 2016. Sul punto, la Ctp ha correttamente riconosciuto la legittimità della sanzione amministrativa del 5% e si è posta, peraltro, in continuità anche con la prassi delle Entrate (circolare 16/E/2017).

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