Revisione a tre vie per la dichiarazione resa in dogana
Il valore doganale è un elemento centrale dell’accertamento e costituisce la base per il calcolo della fiscalità all’importazione.
Nella maggioranza dei casi tale valore si costruisce a partire dal prezzo concordato dalle parti e rappresentato in fattura. Esso deve però comprendere tutti i pagamenti, anche indiretti, dall’importatore/compratore al venditore in relazione alla merce importata e può dover essere integrato con alcuni elementi, ad esempio: royalties, costi relativi a taluni intangibles, spese di trasporto, stampi o altri apporti alla produzione.
Il valore doganale può dover includere anche alcune componenti non note al momento dell’importazione, come nel caso delle royalties per rivendite successive all’importazione o quando, più semplicemente, il prezzo viene a formarsi solo nel tempo perché integrato sulla base di fatti successivi all’importazione (per esempio, analisi di qualità sulle merci importate che influenza il prezzo finale o andamento dei prezzi delle materie prime).
In questi casi è riconosciuta all’operatore, ove ricorrano i presupposti previsti, la facoltà di revisionare la dichiarazione doganale già accettata e registrata da parte dell’ufficio doganale. Si tratta dell’istituto della revisione dell’accertamento doganale. La norma interna (articolo 11, Dlgs 374/1990) regola dettagliatamente la procedura da seguire e i presupposti di tale istituto che, se attivato su istanza dell’importatore (dichiarante o rappresentante), comporta la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative.
Il presupposto per la revisione dell’accertamento consiste nella modifica di uno o più elementi soggettivi o oggettivi posti alla base dell’accertamento a causa di inesattezze, omissioni o errori sia materiali sia (in taluni casi) d’interpretazione del diritto. Nel caso della correzione di valore dichiarato in importazione a fronte di aggiustamenti contrattualmente previsti prima dell’accertamento, sono invece disponibili procedure “fisiologicamente” più idonee, volte a semplificare gli adempimenti amministrativi. Ci riferiamo in particolare all’istituto della dichiarazione semplificata (già dichiarazione incompleta) ex articolo 166 del Codice doganale dell’Unione (Cdu, regolamento 952/2013) o della forfettizzazione di cui all’articolo 73, Cdu.
La forfettizzazione consente di predeterminare, in accordo con l’ufficio competente, il valore doganale riconciliandolo periodicamente ove necessario, mentre la dichiarazione semplificata/incompleta prevede l’indicazione di un valore provvisorio all’atto dell’importazione con conseguente liquidazione altrettanto provvisoria dei diritti di confine e, in un secondo momento, la presentazione di una dichiarazione complementare mediante la quale si comunica il valore definitivo a chiusura dell’accertamento.
La regolarizzazione ai fini doganali di una variazione del valore può quindi avvenire mediante revisione dell’accertamento, mediante dichiarazione complementare ad appuramento di una dichiarazione semplificata o, ancora, con una riconciliazione “dinamica” del valore nell’ambito di una forfettizzazione, coordinandosi, in ogni caso, con le esigenze di assolvimento dell’Iva all’importazione.
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di Fabio Giordano, Comitato Tecnico AssoSoftware