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Ricerca e sviluppo in agricoltura, svolta in manovra: sì al bonus per i redditi fondiari

Resta il dubbio che l’esclusione del beneficio agli agricoltori nell’anno 2020 non era voluto: occorrerebbe una conferma ufficiale che la modifica ha carattere interpretativo

di Gian Paolo Tosoni

Riaperta con certezza la possibilità di usufruire del credito d’imposta per la ricerca e sviluppo anche nel settore agricolo. Lo prevede il comma 1064 della legge di Bilancio per l’anno 2021 (legge 178/2020 pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 dicembre) che potrebbe avere un significato interpretativo e quindi confermare il beneficio anche per l’anno 2020.

La modifica normativa è apparentemente poco significativa e si concretizza con la definizione dell’ambito soggettivo. La norma vigente per l’anno 2020 individuava i soggetti beneficiari indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del «reddito di impresa». In questo modo la norma restringeva letteralmente la agevolazione ai soggetti rientranti nel capo VI del Tuir ed era preclusa per i soggetti titolari di redditi fondiari che rientravano nel capo II. Quindi le imprese agricole individuali e le società semplici rientrando nei redditi fondiari non potevano ambire al credito di imposta. Con le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021 il dato normativo resta sostanzialmente uguale ma non si fa più riferimento al reddito «d’impresa» ma «dell’impresa». Siccome la norma dispone anche che non rileva il regime fiscale di determinazione del reddito si può ritenere che dal 2021 il credito di imposta per ricerca e sviluppo competa a tutte le imprese che operano nel settore agricolo.

Si ha però l’impressione che l’esclusione del beneficio agli agricoltori nell’anno 2020 non era voluto e quindi occorrerebbe una conferma ufficiale che la modifica contenuta nella legge di Bilancio 2021 ha carattere interpretativo.

Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammesse al credito di imposta le attività di ricerca fondamentale di ricerca industriale e sviluppo in campo scientifico o tecnologico. Nel settore agricolo molte risorse vengono destinate alla ricerca per quanto riguarda le varietà nel settore sementiero, ortofrutticolo e vivaistico.

La norma prevede un proroga della agevolazione per due anni a tutto il 31 dicembre 2022. Le nuove percentuali di credito di imposta rapportate all’ammontare delle spese ammesse alla ricerca e sviluppo sono le seguenti:

•ricerca e sviluppo la percentuale del credito di imposta è pari al 20% con un massimale annuo di spesa di 4 milioni di euro;

•innovazione tecnologica il credito di imposta è del 10% sulla spesa massima di 2 milioni di euro;

•innovazione digitale la percentuale è del 15% con un massimale annuo di due milioni di euro;

•transizione ecologica credito del 15% sulla spesa massima di due milioni di euro.

La normativa introdotta lo scorso anno con la legge 160/2019 prevede la elencazione delle spese ammesse al beneficio della ricerca e sviluppo valide anche per il prossimo biennio con delle limitazioni come ad esempio del 20% per le spese del personale dipendente.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo a partire dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente al rilascio della certificazione emessa ed ora asseverata da un professionista iscritto nell’elenco dei revisori legali o società di revisione.

Viene infatti introdotto l’obbligo della asseverazione con relazione tecnica allo scopo di assicurare una migliore certezza alle imprese sulla ammissibilità delle attività svolte.

È prevista anche una procedura di collaborazione tra il ministero dello Sviluppo economico e l’agenzia delle Entrate per la corretta applicazione del credito di imposta.