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Ricerca e sviluppo, credito d’imposta maggiorato anche per gli investimenti effettuati al Sud nel corso del 2020

L’agevolazione per le spese di R&S

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di Gabriele Ferlito

La domanda

Si chiedono chiarimenti in materia di ricerca e sviluppo per l’annualità 2020. Durante l’anno 2020 ci sono stati diversi articoli che hanno spiegato la modalità per accedervi. Vorrei sapere se l’aumento delle aliquote previste per le regioni del Mezzogiorno (fino ad un massimo del 45% per le piccole imprese) sono già applicabili dall’esercizio 2020 (con certificazione da effettuare nel 2021). Inoltre, vorrei sapere eventuali paletti da rispettare in caso fosse possibile sfruttare tale aumento di aliquote e se già da quest’anno la relazione tecnica deve essere inviata al Mise.
O. V. – Bari

L’articolo 244 del decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio) ha potenziato il credito di imposta ricerca e sviluppo per gli investimenti effettuati dalle strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). In particolare, per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 160/2019), incluse quelle in materia di Covid 19, il credito d’imposta del 12% viene incrementato fino al 45% per le piccole imprese. Si conferma che il predetto potenziamento dell’agevolazione vale per tutto il 2020 e non dalla data di entrata in vigore dal decreto Rilancio (cioè dal 19 maggio 2020). Da notare che la norma non fa riferimento alle imprese con sede legale nelle regioni del Mezzogiorno bensì alle “strutture produttive” ivi ubicate. Sotto questo profilo, si può far riferimento alle precedenti interpretazioni dell’agenzia delle Entrate (da ultimo, circolare 34/E/2016) che definiscono la “struttura produttiva” come:

1) un ramo d’azienda dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto;

2) un’autonoma diramazione territoriale dell’azienda, linea di produzione, reparto, ecc.

Passando agli oneri documentali, si conferma anzitutto che la legge richiede la redazione di una relazione tecnica predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto, che andrà controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa secondo il Dpr 445/2000. La relazione deve illustrare le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte, deve essere conservata dall’impresa interessata e non trasmessa al Mise (come indicato nel quesito). La legge prevede altresì che le imprese che si avvalgono di tale incentivo effettuino una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale, ad oggi non emanato. Tuttavia il Mise ha fornito utili chiarimenti in merito a tale obbligo dichiarativo. In particolare, è stato chiarito:

1) che la comunicazione è funzionale esclusivamente all’acquisizione da parte del Mise delle informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative;

2) la comunicazione non costituisce condizione preventiva di accesso ai benefici e neanche, in caso di eventuale mancato invio, causa di diniego del diritto alle agevolazioni spettanti;

3) la comunicazione va inviata a consuntivo, vale a dire successivamente alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti ammissibili all'agevolazione.

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