Richiesta di rateazione per singola partita
La riforma della riscossione non ha modificato le regole per individuare il contenuto della domanda di rateazione all’agente della riscossione. A tale riguardo, l’art. 19, Dpr 602/1973, fa riferimento a «ciascuna richiesta» al fine di fissare le clausole da applicare. Questo comporta che, a partire dalle istanze presentate dal 16 luglio 2022, il debitore è libero di scegliere quali partite includere nell’istanza di rateazione come pure di presentare una pluralità di domande, ciascuna avente ad oggetto...