Controlli e liti

Ricorsi, sospensioni, risarcimenti: gli effetti distorti delle nuove regole sull’esclusione dagli appalti

La norma sui debiti non definitivi, inserita nel decreto semplificazioni, rischia di scatenare molte conseguenze negative

di Lorenzo Trinchera

Esclusione dalle gare di appalto per debiti tributari non definitivamente accertati. È davvero necessario? A seguito della conversione in legge del Dl 76/2020, è ormai definitivo il possibile blocco alla partecipazione alle gare pubbliche in presenza di debiti tributari o previdenziali non definitivamente accertati.

La procedura di infrazione
La norma risponde all’esigenza di risolvere una delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2273. Al di là della fin troppo palese inciviltà giuridica di tale previsione (inserita peraltro in un decreto in materia di semplificazioni), già stigmatizzata dai primi commentatori, e pur comprendendo l’esigenza di evitare procedure di infrazioni a livello Ue, c’è da chiedersi se effettivamente un tale intervento sia necessitato (la procedura Ue infatti risulta ancora in corso e, senza pretesa di esaustività, almeno in un caso la Corte di giustizia europea sembrerebbe aver espresso principi che militano in senso diverso: si veda Cgue, casi riuniti C-224/04 e C-228/04, punti 37 e successivi). Diversamente, la norma va cambiata, prima che sia troppo tardi. Ne va degli stessi interessi della cosa pubblica.

Gli effetti delle esclusioni
La possibilità di essere esclusi dalla partecipazione a gare per appalti pubblici in virtù della (presunta) sussistenza di debiti tributari, comporterà infatti anzitutto, inevitabilmente, il proliferare di richieste di sospensione degli atti impositivi in via tanto amministrativa quanto giudiziale, vista la concretezza del periculum in mora, con conseguente aggravio di attività per le già ingolfate commissioni tributarie, distoglimento di risorse degli uffici dell’amministrazione finanziaria da compiti che, di certo, sarebbero ben più proficui (effettuazione di verifiche, accertamenti, eccetera) e riduzione nell’immediato del gettito atteso in pendenza di giudizio (visto il verosimile incremento della probabilità che le richieste di sospensione giudiziale siano concesse). E altrettanto parrebbe doversi ritenere rispetto all’ambito previdenziale, vista la riferibilità dell’esclusione anche alla pendenza di debiti di tale natura.

Le richieste di risarcimento
L’eventuale esclusione dalle gare (e/o comunque l’esborso finanziario necessario ad estinguere il debito per non incorrere in tale causa di esclusione) potrà determinare, altrettanto verosimilmente, strascichi di natura risarcitoria nei confronti dell’amministrazione finanziaria in tutti i casi in cui, all’esito del successivo giudizio, questa dovesse risultare poi soccombente, con conseguente ingolfamento della magistratura civilistica e, potenzialmente, anche di quella contabile (per le eventuali responsabilità a danno dei funzionari), oltre ad alimentare il contenzioso amministrativo in materia di appalti (per la legittimità dell’avvenuta esclusione o mancata esclusione di un partecipante).

I giudici costituzionali
È ipotizzabile, poi, una possibile ricaduta anche sul sistema giudiziario costituzionale, dal momento che, quantomeno nel caso in cui dovessero risultare confermati alcuni (invero criticabili) orientamenti giurisdizionali che vedono – ad esempio in materia di avvisi di liquidazione per imposta di registro – il pagamento del debito come causa di acquiescenza, la norma ben potrebbe essere tacciata di incostituzionalità, poiché di fatto limiterebbe, fino addirittura a privarlo in alcuni casi, il diritto dei contribuenti di agire in giudizio per ottenere una pronuncia di merito sulla fondatezza della pretesa erariale.

Senza considerare, infine, che, visto anche il peculiare periodo storico, è tutta da valutare la necessità e l’urgenza di una tale misura, nonché la sua attinenza di materia con le altre norme del capo I del decreto in tema di «semplificazioni in materia di contratti pubblici» (questa di certo non lo è).

A tutto ciò si aggiunga lo scarso appeal sull’attrattività del Paese che misure del genere inevitabilmente determinano su potenziali investitori esteri.


Per saperne di piùRiproduzione riservata ©