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Rifacimento della copertura di un edificio commerciale, forniture con aliquota Iva al 22%

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di Marco Zandonà

La domanda

Un condominio a prevalenza commerciale necessita di effettuare il rifacimento della copertura causa eventi metereologici. L’amministratore di condominio sostiene che i fornitori dovranno applicare l’Iva ordinaria 22% fatturando al codice fiscale del condominio, vietando la fatturazione diretta ai singoli imprenditori motivando che la Scia (segnalazione certificata di inizio attività) deve essere condominiale. Non mi sembra corretta l’interpretazione dell’amministratore di condominio.

Il rifacimento della copertura di edificio a prevalente destinazione commerciale, come intervento a destinazione straordinaria è soggetto effettivamente all’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento. In particolare, come precisato nella circolare 71/E del 2000, per gli interventi su parti comuni l’aliquota Iva del 10%, a norma dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si applica solamente per gli interventi su interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa. A questi interventi l’aliquota del 10% si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell’edificio. Viceversa, se l’edificio è a prevalente destinazione non abitativa, per gli interventi su parti comuni si applica l’aliquota Iva del 22%. La fattura, nell’ipotesi di appalto commesso dal condominio, è intestata al condominio medesimo (con il suo codice fiscale) così come il provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori è rilasciato al condominio. In ogni caso, previo accordo con l’impresa esecutrice dei lavori, può decidersi che la fatturazione possa avvenire separatamente, ma per tutti i condomini e non solo per gli esercenti attività commerciale. Si tratta, però, di una prassi non utilizzata ordinariamente.

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