Rifacimento della copertura di un edificio commerciale, forniture con aliquota Iva al 22%
Il rifacimento della copertura di edificio a prevalente destinazione commerciale, come intervento a destinazione straordinaria è soggetto effettivamente all’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento. In particolare, come precisato nella circolare 71/E del 2000, per gli interventi su parti comuni l’aliquota Iva del 10%, a norma dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si applica solamente per gli interventi su interi fabbricati a prevalente destinazione abitativa. A questi interventi l’aliquota del 10% si applica anche in relazione alle quote millesimali corrispondenti alle unità non abitative situate nell’edificio. Viceversa, se l’edificio è a prevalente destinazione non abitativa, per gli interventi su parti comuni si applica l’aliquota Iva del 22%. La fattura, nell’ipotesi di appalto commesso dal condominio, è intestata al condominio medesimo (con il suo codice fiscale) così come il provvedimento urbanistico abilitativo dei lavori è rilasciato al condominio. In ogni caso, previo accordo con l’impresa esecutrice dei lavori, può decidersi che la fatturazione possa avvenire separatamente, ma per tutti i condomini e non solo per gli esercenti attività commerciale. Si tratta, però, di una prassi non utilizzata ordinariamente.
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