Rilascio del Pvc, no all'utilizzo di firma digitale e Pec
La risposta è stata data dalla Guardia di Finanza al quesito posto dagli esperti e lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020
In base all’articolo 2, comma 6-bis, del Dlgs 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), le disposizioni concernenti la digitalizzazione degli atti della pubblica amministrazione si applicano “alle attività e alle funzioni ispettive e di controllo fiscale” con le modalità previste da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che ad oggi, tuttavia, non è stato ancora emanato.
Nelle more, continuano a trovare applicazione le disposizioni che prevedono la possibilità di notificare alcuni atti dell'istruttoria tributaria (es. inviti e richieste ex articolo 32 del Dpr 600/1973) mediante posta elettronica certificata (si vedano l’articolo 149-bis Codice di procedura civile e articolo 60 del Dpr 600/1973).
Tuttavia, i processi verbali di verifica e di constatazione non sono soggetti a “notifica” ai sensi del codice di procedura civile, bensì a “rilascio” secondo l'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000.
D'altra parte, tale modalità è funzionale a porre il contribuente nella condizione di partecipare, attivamente e personalmente, alle attività istruttorie e, se del caso, di presentare osservazioni in base al comma 4 del richiamato articolo 12.
Pertanto, ferma restando l'indubbia semplificazione che deriverà dalla piena digitalizzazione di tutti gli atti relativi alle attività ispettive di natura fiscale, sarà importante che il decreto attuativo del comma 6-bis dell’articolo 2 del Dlgs 82/2005 salvaguardi la piena ed effettiva interazione tra l'Organo di controllo e il contribuente sia nel corso della verifica sia nella sua fase conclusiva.
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