Contabilità

Rilevanti anche le «parti correlate»

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di Franco Roscini Vitali

In alcuni casi la nota integrativa deve contenere ulteriori nuove informazioni che riguardano situazioni non ricorrenti relative a warrants e opzioni (n. 18 articolo 2427).

Inoltre, i nuovi numeri 22 quinquies e sexies dell’articolo 2427 riguardano le informazioni relative all’impresa che redige il bilancio consolidato di cui l’impresa fa parte, mentre il numero 22-septies è relativo alla proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite .

Alcune nuove disposizioni, poi, comportano indirettamente ulteriori informazioni: è il caso, per esempio, dei rapporti con le imprese del gruppo tra le quali sono comprese ora le imprese sottoposte al controllo delle controllanti (imprese “sorelle”).

Ulteriori informazioni riguardano le situazioni nelle quali non è applicata la valutazione del costo ammortizzato a crediti, debiti e titoli.

Tuttavia, se il costo ammortizzato non è applicato in relazione a prestiti infruttiferi da parte di soci permane l’obbligo di informativa con riferimento alle operazioni con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato: obbligo che riguarda anche i bilanci redatti in forma abbreviata.

La nota integrativa, poi, deve illustrare eventuali accordi non risultanti dallo stato patrimoniale (accordi “fuori bilancio”): è il caso, per esempio, di accordi che contengono obblighi di riacquisto soltanto eventuali, nelle situazioni diverse da quella prevista dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativi alle operazioni con obbligo di retrocessione. L’obbligo, con alcune semplificazioni, riguarda anche i bilanci abbreviati.

Ulteriori informazioni riguardano situazioni nella quali è applicato il comma 4 dell’articolo 2423 che prevede la possibilità di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza ha effetti irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, fermi restando gli obblighi di tenuta della contabilità e con obbligo di illustrazione nella nota integrativa. La relazione al decreto 139/15 precisa che il principio consente di migliorare l’informazione fornita dal bilancio nei limiti in cui impedisce un’eccessiva proliferazione delle informazioni, tali da non permettere di distinguere ciò che è rilevante per il lettore del bilancio da ciò che invece rappresenta un dato non funzionale alle sue esigenze.

Per quanto riguarda la relazione sulla gestione, documento a corredo del bilancio previsto dall’articolo 2428 del Codice civile, si segnala l’abrogazione del n. 5 relativo ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio che, come illustrato, traslocano nella relazione sulla gestione.

Nella relazione sulla gestione, tra l’altro, devono essere illustrati eventuali rischi ai quali è esposta la società. In tale ambito potrebbe rientrare, in alcuni casi, l’informativa sugli effetti dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (Brexit): in tali situazioni, le società valuteranno l’opportunità di fornire adeguata informativa su rischi e prevedibili impatti sull’attività delle stesse.

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