Controlli e liti

Rimborsi contestabili anche se i termini per l’accertamento sono scaduti

I termini decadenziali riguardano i crediti dell’amministrazione e non i suoi debiti

Imagoeconomica

di Roberto Bianchi

Nell’ambito del rimborso delle imposte, l’amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio «quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum».

A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione con l’ordinanza 2596/2020.
La vicenda è rappresentata dalla circostanza che il credito di imposta chiesto a rimborso nella dichiarazione periodica può essere disconosciuto dall’agenzia delle Entrate oltre i termini ordinari di decadenza dell’azione di accertamento in quanto, tali scadenze, trovano esclusiva applicazione «alle attività di accertamento di un credito dell’amministrazione e non a quelle con cui l’amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito» (Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 5069/2016).

La restituzione del credito
A tale vicenda risultano applicabili le disposizioni che disciplinano il procedimento restitutorio del credito evidenziato in dichiarazione, dalle quali si evince che l’Ufficio esegue il rimborso nell’esercizio di una funzione orientata all’equo prelievo fiscale. La circostanza, tuttavia, avrebbe potuto giungere a una differente conclusione qualora la questione fosse stata incentrata sulla qualificazione giuridica dell’inerzia dell’agenzia delle Entrate susseguente alla presentazione di una dichiarazione a credito.

La procedura di rimborso del credito formatosi in dichiarazione viene disciplinata dall’articolo 36-bis del Dpr 600/1973 e dall’articolo 41 del Dpr 602/1973 e, tali disposizioni, raffigurano una tipica ipotesi di rimborso d’ufficio in quanto al cospetto di un’esplicita disposizione normativa che pone a carico dell’amministrazione l’obbligo di procedere al rimborso a prescindere dalla domanda dell’avente diritto ovvero d’ufficio. La motivazione che sorregge la previsione di un rimborso d’ufficio è la protezione della costituzionalità della riscossione e il contribuente, attraverso la trasmissione di una dichiarazione a credito, da l’abbrivio a un vero e proprio procedimento amministrativo di rimborso originando, per l’Ufficio, il dovere di provvedere.

L’obbligatorietà per l’amministrazione finanziaria è espressamente confermata dall’articolo 6 della legge 212/2000 che disciplina la procedura che si innesca attraverso la trasmissione di una dichiarazione a credito, mentre la perentorietà del comportamento dell’Ufficio si palesa nell’alternanza tra la contestazione del credito chiesto a rimborso entro i termini previsti per l’esercizio del potere (Cassazione, ordinanza 23529/2014) con il conseguente obbligo di comunicare i fatti impeditivi al contribuente (commi 2 e 5, articolo 6, legge 212/2000) e l’esecuzione del rimborso d’ufficio. L’inerzia, pertanto, esprime un riconoscimento implicito dell’assenza di fatti o circostanze che precludono il diritto del contribuente e confermano il dovere di restituzione.

Lo Statuto del contribuente
Gli articoli 36 bis e 43 del Dpr 600/1973 di concerto ai commi 2 e 5 dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del contribuente, confermano che la disciplina della restituzione raffigura l’attuazione del principio dell’equo riparto del carico pubblico con il corollario per il quale non sono più necessari atti di impulso del contribuente al fine di attivare la funzione restitutoria, che deve essere esercitata naturalmente al verificarsi dei presupposti oggettivi e soggettivi che determinano l’originarsi del diritto di restituzione.
Di conseguenza, l’inapplicabilità del postulato quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, in subiecta materia, si evidenziano nel confronto con i commi 2 e 5 dell’articolo 6 della legge 212/2000 e degli articoli 36 bis e 43 del Dpr 600/1973, che disciplinano la procedura di rimborso del credito in dichiarazione.

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