Rimborsi Iva: fermo e sospensione non sono equivalenti
Con la sentenza 114/02/2019 (presidente e relatore Montanari), la Ctp Reggio Emilia ha accolto il ricorso del contribuente con il quale era stato impugnato un provvedimento di sospensione del rimborso Iva emesso dall’agenzia delle Entrate in base all’articolo 23 del Dlgs 472/1997.
Il Fisco, infatti, può sospendere il rimborso laddove sussistano «carichi pendenti», cioè i debiti tributari risultanti da atti impositivi o provvedimenti sanzionatori, anche non definitivi, a carico del contribuente che chiede il rimborso. La sentenza risponde a due problematiche di carattere interpretativo e applicativo:
la prima concerne i rapporti tra fermo amministrativo (Rd 2440/1923) e sospensione dei rimborsi (Dlgs 472/1997);
la seconda i limiti entro i quali l’ufficio può disporre il blocco cautelare dei rimborsi.
La Ctp precisa che, una volta adottata la sospensione del rimborso (ex articolo 23, Dlgs 472/1997), l’ufficio non può difendersi in giudizio invocando l’applicazione del fermo amministrativo (articolo 69, Rd 2440/1923): electa una via non datur recursus ad alteram. Nel caso di specie, l’ufficio, al fine aggirare il limite previsto dall’articolo 23 Dlgs 472/1997, secondo cui la sospensione opera nei limiti risultanti dalla sentenza anche non definitiva (limite non previsto dal fermo contabile), ha invocato l’applicazione del Rd 2440/1923. La modifica del titolo in base al quale è stato sospeso il rimborso costituisce, tuttavia, un inammissibile mutamento della motivazione del provvedimento impugnato, che non può essere effettuato in corso di giudizio, ove non sono consentite modifiche o integrazioni delle ragioni indicate nell’atto impugnato. Infatti, spesso gli uffici tendono ad applicare indiscriminatamente i due strumenti cautelari, oppure a difendere la legittimità del provvedimento di sospensione invocando la giurisprudenza resa in tema di fermo contabile, confondendo due piani che devono rimanere distinti.
La Ctp, dopo aver chiarito a fondo la differenza tra i due istituti, ha sostenuto una tesi ancor più radicale, ovvero che la sospensione dei rimborsi, in quanto disciplinata da una norma successiva e di carattere speciale, sarebbe l’unica tipologia di fermo applicabile nei rapporti con il Fisco. La posizione contrasta con la “teoria dei cerchi concentrici” formulata dalla Cassazione (5139/2016), ma risulta coerente con un’interpretazione sistematica che tenga conto delle esigenze di tutela del contribuente: mentre il fermo contabile è uno strumento sostanzialmente privo di garanzie, la sospensione dei rimborsi prevede presupposti applicativi stringenti, che limitano l’azione discrezionale dell’ufficio. Il più importante è costituito dai valori massimi entro i quali è applicabile, ovvero nei limiti della somma risultante dall’atto impositivo o dell’importo accertato in sede giurisdizionale, anche con sentenza non definitiva. È quindi sufficiente una decisione non definitiva favorevole al contribuente per escludere l’applicabilità dello strumento cautelare sospensivo.
La sentenza favorevole, come ha messo in luce la Ctp, esclude la sussistenza di un “importo dovuto”, che costituisce il presupposto indefettibile per frenare il rimborso.